Unioni civili e il Comune di Torino

Unioni civili e il Comune di Torino

D. Unioni civili: il Comune di Torino estende ai suoi dipendenti i permessi della legge 104?

Con la circolare del 3 ottobre 2016 avente ad oggetto «Novità in materia di permessi e congedi. Diritto alla fruizione per conviventi e per le parti dell’unione civile», il Comune di Torino è il primo a riconoscere ai suoi dipendenti conviventi o in unione civile il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti e dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992.

Il Comune di Torino riconosce ai suoi dipendenti conviventi o in unione civile il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti e dei benefici previsti dalla legge 104/1992, quando sono unite a persone affette da handicap in condizione di gravità, fino ad oggi garantiti soltanto ai coniugi e ai parenti o affini fino al secondo grado.

Nel testo della circolare si chiarisce, infatti, che con la presente si è inteso dare applicazione ai principi espressi nella recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 213/2016, la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente more uxorio, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado di giudizio, tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità. Tenuto conto anche dei richiami all’istituto del congedo biennale retribuito per l’assistenza a persone con handicap grave, in attesa di interventi chiarificatori da parte del Governo e degli Enti competenti, si ritiene dunque corretto estendere anche al convivente more uxorio della persona con handicap in situazione di gravità la possibilità di fruire del congedo biennale retribuito di cui all’art. 42, comma 5 e ss. del d.lgs. n. 151/2001.

La direzione Organizzazione del Comune sottolinea, inoltre, di «aver inviato una richiesta di chiarimenti al Dipartimento della Funzione pubblica e all’INPS circa l’operatività dell’articolo 1, comma 20, della legge medesima» ed, in particolare, è stato domandato se la suddetta norma sia di immediata applicazione o se, invece, si debba attendere l’approvazione dei provvedimenti attuativi da parte del Governo, come previsto dal successivo comma 28, lett. c). Infine, il Comune ritiene di poter estendere alle parti delle unioni civili la possibilità di beneficiare, altresì, del congedo matrimoniale, nonché dei congedi parentali e familiari, ovvero il permesso lutto in caso di decesso del coniuge, i permessi per grave infermità dello stesso e il congedo per gravi motivi familiari.

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Maternità surrogata e Consiglio d’Europa

Maternità surrogata e Consiglio d’Europa

D. Cosa dice il Consiglio d’Europa in merito alla maternità surrogata?

R. Nella seduta dell’11 ottobre, l’Assemblea plenaria del Consiglio d’Europa ha respinto la raccomandazione proposta dalla parlamentare belga Petra De Sutter che proponeva l’adozione di linee guida in tema di maternità surrogata.

Con 83 voti negativi, 77 favorevoli e 7 astensioni, l’Assemblea plenaria del Consiglio d’Europa ha detto no al controverso rapporto sulla maternità surrogata. L’approvazione richiedeva il voto favorevole dei due terzi dei votanti, ma il testo che proponeva di introdurre linee guida in materia di protezione dei diritti dei minori nati da maternità surrogata, non ha incontrato il favor dell’Assemblea plenaria di Strasburgo, l’organo deputato alla tutela dei diritti dell’uomo.

La rappresentanza politica italiana ha bocciato il rapporto (salvo alcune eccezioni), mentre alcune delle altre voci politiche nazionali si sono divise tra il sì e il no, come la Gran Bretagna e la Germania. Hanno invece votato interamente – o quasi – a favore della raccomandazione i delegati di Belgio, Cipro, Olanda, Portogallo e Repubblica Ceca.

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Trasporto di droga e confisca autovettura

Trasporto di droga e confisca autovettura

D. Trasporto di droga: l’autovettura è sempre assoggettabile a confisca obbligatoria?

R. Il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con cui sono state trasportate quantità di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l’attività di trasporto, non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 42750/16; depositata il 10 ottobre)

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Termine per impugnare la sentenza contumaciale

Termine per impugnare la sentenza contumaciale

D. Sentenza contumaciale: l’onere di provarne la conoscenza spetta all’autorità giudiziaria?

R. Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna, la prova della conoscenza effettiva del provvedimento che ha definito il giudizio di cognizione, da parte dell’imputato che abbia formulato la relativa istanza, grava sull’autorità giudiziaria. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 42819/16; depositata il 10 ottobre)

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Reati fiscali

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D. Panama papers in salsa tedesca: la perquisizione dei sospetti evasori viola la loro privacy?

R. Per la CEDU il mandato di perquisizione emesso nell’ambito d’indagini contro l’evasione fiscale, scaturite da dati acquisiti illegalmente all’estero dai servizi segreti e poi ceduti al fisco, non viola la privacy dei sospetti evasori. L’evasione fiscale è infatti un reato grave e nulla indica che le autorità abbiano deliberatamente e sistematicamente violato le norme nazionali ed internazionali per procurarsi le prove atte a perseguire il reato, posto che la prassi e le leggi interne offrono adeguate garanzie contro gli abusi consentendone l’uso in deroga alle norme procedurali.  (CEDU sez. V nel caso K.S. e M.S. c. Germania del 6 ottobre 2016).

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Revisione tabelle millesimali

Revisione tabelle millesimali

Secondo quali dati si possono modificare le tabelle millesimali?

Esigenze di certezza dei diritti e degli obblighi dei condòmini richiedono che la revisione delle tabelle millesimali avvenga solo in presenza di errori rilevanti, oggettivamente riscontrabili, e relativi ad elementi necessari per la valutazione dell’immobile, oppure a sopravvenute modifiche sulla consistenza reale che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 19797/2016, depositata il 4 ottobre.

Innanzitutto, prima di esaminare il caso, occorre premettere che la modifica delle tabelle millesimali è prevista dall’art. 69 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, 1ª e 2ª ipotesi. Infatti, il citato articolo, tra le altre cose, prevede che “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale… possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino,… nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”.

Il caso. Un condomino adiva il Tribunale competente chiedendo la modifica delle tabelle millesimali poiché la presenza di infiltrazioni aveva reso inutilizzabile il locale secondo la sua destinazione catastale, e pertanto, le quote millesimali non corrispondevano più ai valori individuati in precedenza. Il Giudice di prime cure, respingeva la sua domanda con la motivazione che “la potenziale destinazione commerciale” dell’immobile era rimasta immutata e che le infiltrazioni “non avevano inciso sulle caratteristiche strutturali” dell’immobile.

Avverso tale sentenza, il condomino decideva di proporre appello richiamando la prima ipotesi dell’art. 69 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, affermando che le tabelle millesimali erano viziate da un errore. Anche i Giudici di seconde cure rigettavano la domanda dell’appellante negando che: 1. potesse esservi stato un errore che avesse potuto comportare una «apprezzabile discrasia tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari ed il valore effettivo delle stesse»;  2. una mutazione di destinazione d’uso, in quanto mutamento di origine soggettiva e non legato alle caratteristiche oggettive dell’immobile, potesse legittimare una modifica dell’assetto millesimale.

Avverso tale sentenza, il condomino proponeva ricorso per cassazione.

La difesa del ricorrente sosteneva, innanzi i Giudici di legittimità, tre motivi: 1. affermava che l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso (dovuto alle infiltrazioni dell’immobile) avesse provocato un’alterazione tra i valori originariamente posti a base delle tabelle, con conseguente necessità di una modifica delle stesse; 2. insisteva anche sulla presenza di un errore e, dunque, di un’«apprezzabile discrasia» tra il valore attribuito ed il valore effettivo delle unità «ovvero per le mutate condizioni di una parte dell’edificio»; 3. affermava che il mutamento di destinazione d’uso dovesse incidere sull’assetto millesimale.

La Corte di Cassazione, riaffermando i principi già consolidati in giurisprudenza che legano la modifica delle tabelle a dati essenziali e oggettivi, rigettava il ricorso.

Secondo gli Ermellini, le tabelle millesimali fotografano la situazione esistente al momento in cui le stesse sono state redatte; le loro modifiche sono ammesse con rigore: gli errori (ipotesi n. 1, art. 69 citato) nella valutazione dell’immobile considerabili devono essere causa di “apprezzabile divergenza” tra valore attribuito e valore effettivo, devono essere attinenti a elementi necessari al calcolo del valore delle unità, e devono consistere in elementi obiettivamente riscontrabili.

Mentre, le circostanze sopravvenute (ipotesi n. 2, art. 69 citato) valide per la modifica devono incidere in maniera “rilevante sull’originaria proporzione dei valori”  e deve, comunque, trattarsi di modifiche delle caratteristiche proprie degli immobili: in assenza di tali elementi, la sola avvenuta modifica della destinazione d’uso rimane nell’alveo della determinazione soggettiva del proprietario, ed è, pertanto, irrilevante ai sensi del citato art. 69.

Secondo la Suprema Corte, tale lettura delle norme era confermata dall’esclusione del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione ai fini della valutazione degli immobili (v. art. 68, ultimo comma, Disp. att. e trans. c.c.): detti elementi erano, in ogni caso, estranei alla «obiettiva conformazione strutturale del piano o della porzione di piano in rapporto all’intero edificio».

Avendo, dunque, l’accertamento del merito escluso che le avvenute modifiche avessero inciso, sulla destinazione dell’immobile, sulla consistenza reale e sulle sue caratteristiche rilevanti ai fini del calcolo del valore delle singole unità, la Corte di legittimità rigettava il ricorso escludendo nella propria sentenza la possibilità della revisione delle tabelle millesimali.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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