da Anna Maria Cupolillo | Ago 17, 2020 | Senza categoria
R. Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento del bene e della commerciabilità dello stesso, ma la mancata consegna da parte del venditore configura un mero inadempimento.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 17123/20; depositata il 13 agosto)
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 17, 2020 | Senza categoria
Qualora il Condominio sia costituito da soli due condomini titolari di
quote diseguali e si debba procedere all’approvazione della delibera
assembleare avente ad oggetto la nomina dell’amministratore condominiale, è
richiesta, sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ai sensi
dell’art. 1136, comma 2, c.c.. Questo è quanto sancito dalla Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 16337/2020, depositata il 30
luglio.
Il caso. La Corte d’Appello distrettuale respingeva il gravame proposto da
una condomina contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale competente
che aveva rigettato l’impugnazione della delibera assembleare di nomina
dell’amministratore del Condominio minimo, avente due soli partecipanti seppur
di quote diseguali, essendo maggiore la quota dell’altra condomina (pari a
691,72 millesimi). Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la deduzione della
mancata verbalizzazione della dichiarazione di voto contrario della condomina,
circostanza peraltro confermata della registrazione audio dell’assemblea che
era stata trascritta e depositata, essendo comunque validamente approvata la
delibera col voto favorevole della condomina di maggioranza. La Corte d’appello
distingueva fra situazioni in cui i due partecipanti ad un Condominio minimo
fossero titolari di quote eguali o di quote di diverso valore, ritenendo
comunque inapplicabile l’art. 1136 c.c.. I giudici di secondo grado avevano
tuttavia confermato l’irrilevanza dell’allontanamento volontario della
condomina dall’assemblea, essendo la stessa titolare di una quota minoritaria.
Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione. La
ricorrente sostanzialmente deduceva la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1136 c.c. e l’erronea applicazione degli artt. 1105, 1106 e 1139
c.c., trattandosi, nella specie, di Condominio minimo con quote non paritarie.
In particolare, la Suprema Corte affermava che <<nell’ipotesi
di condominio costituito da soli due condomini, seppur titolari di quote
diseguali, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come
quella di nomina dell’amministratore – richiedano comunque, sotto il profilo
dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136 c.c., comma 2, la valida
espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i
condomini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al
criterio maggioritario.>>
Per tali motivi
la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 10, 2020 | Senza categoria
La sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo
non versato prevista dall’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, presuppone la mancata
esecuzione dei versamenti di imposta dovuti, pertanto essa non si applica ove
il contribuente abbia, nel corso del giudizio ed in ragione dell’esito delle
sentenze di merito, tempestivamente corrisposto gli importi richiesti. Questo
è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n.
16643/2020, depositata il 4 agosto.
Il caso. Una s.r.l. impugnava la cartella di
pagamento emessa D. Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68 in relazione alla sentenza
della CTR con cui era stata rigettato l’appello avverso l’avviso di rettifica
per I.V.A. in relazione ad operazioni intracomunitarie. La
Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso limitatamente alla
sanzione irrogata D. Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13 per l’omesso pagamento
dell’I.V.A. originariamente richiesta entro il termine di giorni
60 dalla notifica dell’avviso di accertamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art.
60, comma 1. Il giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, rigettava integralmente l’impugnazione, ritenendo legittima la cartella
emessa.
La
contribuente proponeva ricorso per cassazione limitatamente al mancato
annullamento della sanzione, con due motivi. Secondo un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale, “La sanzione
amministrativa pari al trenta percento dell’importo non versato prevista dal
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 presuppone la mancata esecuzione, alle
prescritte scadenze, dei versamenti di imposta dovuti, sicché non si applica
ove il contribuente, dopo aver impugnato l’avviso di accertamento del tributo
omesso e di irrogazione delle conseguenti sanzioni, abbia, nel corso del
giudizio ed in ragione dell’esito delle sentenze di merito, tempestivamente
corrisposto gli importi richiesti con le cartelle di pagamento emesse in sede
di riscossione frazionata, salvo conguaglio all’esito del giudizio
medesimo.” Nel caso di specie, difatti, la contribuente aveva proposto
ricorso avverso l’originario avviso di accertamento e, poi, nel corso del
giudizio, in ragione dell’esito delle sentenze di merito, aveva tempestivamente
corrisposto gli importi di cui alle cartelle di pagamento notificate a titolo
di pagamento frazionato. Ne derivava che, nella situazione considerata, alcun
ritardo era imputabile alla contribuente e, dunque, alcuna sanzione poteva
essere irrogata. Era evidente, del resto, che la circostanza che la
contribuente avesse proposto ricorso rendeva sì provvisoria la destinazione delle
somme frazionatamente pagate fino all’esito del giudizio, ma ciò non
legittimava l’ufficio ad esigere l’ulteriore sanzione dei 30% dell’imposta
dovuta. Pertanto, non vi era alcun ritardo e, dunque, alcuna sanzione poteva essere
irrogata.
Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il
ricorso.
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 10, 2020 | Senza categoria
R. Sconfitta definitiva per un operaio. Deve dire addio al proprio posto di lavoro. Giustificato, secondo i Giudici, il provvedimento adottato dall’azienda, poiché il dipendente ha mostrato con i propri comportamenti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi su di lui gravanti.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 16790/20; depositata il 6 agosto)
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 10, 2020 | Senza categoria
R. In tema di separazione la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l’habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell’assegnazione.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 16740/20; depositata il 6 agosto)
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 10, 2020 | Senza categoria
R. Nello specifico, la Suprema Corte rileva che il ricorso non è stato “iscritto a ruolo” entro il ventesimo giorno successivo alla notifica del gravame alla controparte. Inevitabile, dunque, la declaratoria di improcedibilità dello stesso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 16799/20, depositata il 6 agosto)
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