R. Per i Giudici è evidente l’effetto destabilizzante sulla donna causato dai comportamenti del coniuge separato. In particolare lei ha scelto di trasferirsi a casa dei genitori per tutelare la propria incolumità.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 51112/19; depositata il 18 dicembre)
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R. Nel caso di trasporto di persone effettuato senza soluzione di continuità nell’esecuzione negoziale con trasbordo da un’autovettura a un’altra, secondo quanto previsto dall’unico contratto con unico vettore, questo risponde dei danni subiti al trasportato nel piazzale in cui il trasferimento è avvenuto.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 33449/19; depositata il 17 dicembre)
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R. Con l’informazione provvisoria n. 27 del dicembre 2019, le Sezioni Unite Penali hanno chiarito che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza. È infatti sufficiente, ai fini della rilevanza penale della condotta, che la pianta sia riconducibile al tipo botanico previsto e che sia idonea, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. Devono comunque ritenersi escluse dalla fattispecie, in quanto non riconducibili alla norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, le quali, a causa delle rudimentali tecniche utilizzate, della limitata quantità di piante, del modesto prodotto ricavabile e della mancanza di altri indici circa la destinazione al mercato degli stupefacenti, appaiano destinate in via esclusivo all’uso personale del coltivatore.
D. Bar rumoroso sopra l’appartamento: lamentele legittime ?
R. Cade l’ipotesi di condanna nei confronti del titolare del locale, che peraltro ha provveduto all’insonorizzazione della pavimentazione. Decisiva per i Giudici la constatazione che il problema è stato segnalato da una sola persona, quella che vive nell’abitazione posta sotto l’esercizio commerciale.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 50772/19; depositata il 16 dicembre)
D. È vietato pubblicare foto altrui sul proprio profilo Facebook senza il consenso dell’interessato?
R. La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, sia essa esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta; questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale.
(Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019)
(Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019
Il regolamento condominiale non può bloccare la
decisione del singolo condomino di effettuare il distacco dall’impianto
centralizzato di riscaldamento. È possibile, invece, obbligarlo a concorrere
alle spese per l’uso del servizio. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 32441/2019, sez. II Civile, depositata
l’11 dicembre.
Il caso. L’adito Tribunale rigettava le domande proposte dai due condomini di
accertamento della legittimità del distacco degli appartamenti di loro
proprietà dall’impianto centralizzato di riscaldamento, con determinazione
della quota di partecipazione a loro carico in relazione alle spese di
esercizio, nonché di annullamento delle delibere assembleari con le quali era
stata respinta la richiesta di autorizzazione al distacco ed erano stati
approvati il consuntivo ed il preventivo per le spese di riscaldamento.
La Corte d’appello territoriale confermava la
decisione di primo grado, ritenendo illegittimo il distacco dall’impianto
centralizzato di riscaldamento, rilevando che l’art. 10 del regolamento
condominiale non consentiva la rinuncia all’uso degli impianti comuni e
statuiva l’obbligatorietà dei relativi canoni.
Avverso tale decisione i due condomini proponevano
ricorso per cassazione. Secondo i ricorrenti i giudici di secondo grado
erano incorsi in errore nel dare prevalenza alle pattuizioni contenute nel
regolamento condominiale, a fronte della previsione dell’art. 1118, terzo
comma, cod. civ. che conferiva al singolo condomino la facoltà di rinunciare
all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò
non derivassero notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli
altri condomini. Nel caso de quo, era stato dimostrato che il distacco aveva
inciso sull’equilibrio termico dell’impianto di riscaldamento centralizzato in
misura del 10%, e che i relativi importi erano stati corrisposti. Gli Ermellini
avevano già avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’art. 1118, quarto comma,
cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di
riscaldamento centralizzato non era disponibile e di conseguenza erano nulle le
clausole dei regolamenti condominiali che vietassero il distacco (ex plurimis,
Cass. 12580 del 18/05/2017; Cass. 12/05/2017, n. 11970). Il regolamento
condominiale poteva invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a
concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio
legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 cod. civ.
era derogabile.
Nel caso di specie, in cui regolamento condominiale che vietava il distacco era
preesistente all’entrata in vigore dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., la
norma sopravvenuta incideva, e non poteva essere altrimenti, sull’efficacia
della clausola contrattuale, che veniva meno.
Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il
ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d’appello territoriale, in diversa
composizione.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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