D. E’ discriminatorio negare il parcheggio personale al disabile solo perché non munito di patente e veicolo?

D. E’ discriminatorio negare il parcheggio personale al disabile solo perché non munito di patente e veicolo?

R. Il motivo di diversità di trattamento tra disabili muniti di patente e veicolo, e disabili costretti a ricorrere all’ausilio di familiari per spostarsi, previsto dal regolamento comunale, non può risiedere nell’intento di impedire abusi nell’impiego del permesso speciale da parte dei familiari medesimi: nonostante il descritto pericolo sussista, non può essere affrontato negando un diritto, bensì predisponendo un adeguato e severo sistema di verifiche e sanzioni. Il Comune, in tale contesto, ha posto in essere una condotta discriminatoria, come prevista dall’art. 2 l. n. 67/2006.  

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 24936/19; depositata il 7 ottobre)

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Quando rispondono i genitori per il comportamento imprudente del proprio figlio?

Quando rispondono i genitori per il comportamento imprudente del proprio figlio?

RLa precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 24907/2019, depositata il 4 ottobre.

Il caso. Gli attori, nella qualità di genitori esercenti la podestà genitoriale sul proprio figlio di quattro anni, convenivano in giudizio, i genitori del minore di 7 anni, per essere risarciti di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali subite dal loro figlio, in seguito al sinistro verificatosi. La parte ricorrente esponeva che il proprio figlio, mentre era tenuto per mano dalla madre, veniva investito dalla bicicletta condotta dal figlio dei convenuti. A seguito dell’incidente, il bimbo riportava lesioni personali (frattura gomito sinistro) dalle quali erano derivanti postumi permanenti. Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale competente accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al pagamento del risarcimento dei danni subiti dal minore, con refusione delle spese di lite in favore del procuratore degli attori.

Avverso tale sentenza i convenuti interponevano appello, chiedendone l’integrale riforma. La Corte di appello territoriale rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio in favore degli appellanti, ritenendo sussistente la “culpa in educando” ex art. 2048 della parte appellante.

Avverso tale pronuncia gli appellanti proponevano ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamentava la “Violazione dell’art. 2048 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento alle conseguenze derivanti dall’assenza di prova certa in ordine alle modalità dell’evento, nonché alla falsa applicazione dell’art. 2048 c.c. concernente la responsabilità genitoriale”. I giudici di secondo grado, non avrebbero interpretato correttamente l’art. 2048 c.c., il quale presupponeva l’esistenza di un fatto illecito commesso dal figlio minore. Nel caso de quo, parte ricorrente riteneva che non si fosse raggiunta la prova dell’illiceità dell’accaduto. Inoltre, sosteneva che la responsabilità genitoriale, prevista dal 2048 c.c., fondata su una presunzione di culpa in educando o in vigilando, sarebbe stata superata quando l’illecito del figlio minore fosse commesso nell’ambito della sua sfera di autonomia, la cui attività era sottratta al costante controllo dei genitori. Pertanto, essendo il sinistro avvenuto all’interno di un parco, in cui il bambino svolgeva solite attività di svago, risultava impossibile per il genitore vigilare il proprio figlio. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamentava il fatto che la Corte avrebbe commesso un’ulteriore violazione dell’art. 2048, nella parte in cui riteneva che l’evento si fosse verificato per unica e sola responsabilità del loro figlio. Lamentava che non si sarebbe raggiunta prova certa della causazione dell’evento dannoso, il cui onere era a carico degli attori. Entrambi i motivi venivano ritenuti  inammissibili. Secondo i giudici di legittimità era inutile l’osservazione che “l’illecito” compiuto dal minore in sella alla propria bici era stato commesso nella sua sfera di autonomia, la cui attività era sottratta al costante controllo dei genitori, nonché la sottolineatura che l’incidente era avvenuto all’interno di un parco, in cui il bambino svolgeva solite attività di svago e che, quindi, “risultava impossibile per i genitori vigilare il figlio”. A fronte del sinistro occorso, legittimamente, osservava il Supremo Collegio, si era ritenuta evidente la responsabilità dei genitori per “non avere impartito al figlio una educazione sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione” e per “non avere svolto una vigilanza adeguata in relazione all’età, all’indole e al carattere del figlio”. Allargando l’orizzonte, poi, veniva preso in considerazione anche il tema – presentato dalla difesa – della “precoce emancipazione dei minori, frutto del costume sociale”. Su questo fronte, spiegava la Suprema Corte che tale presunta “precoce emancipazione” non poteva né escludere né attenuare “la responsabilità dei genitori”, i quali, anzi, “hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terze persone nella loro vita di relazione” e “debbono rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile”.

Per tali motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Una finestra aperta sul fondo altrui può costituire oggetto di servitù?

Una finestra aperta sul fondo altrui può costituire oggetto di servitù?

CLe luci che si aprono sul fondo altrui, fra un vano e l’altro di un medesimo edificio, con lo scopo di dare luce ed aria ad uno di essi, possono costituire oggetto di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza  n. 23943/2019, depositata il 25 settembre.

Il caso. Due coniugi, proprietari di un appartamento posto al primo piano di un Condominio denunciavano la realizzazione abusiva nel cortile condominiale di un manufatto abusivo in cemento (definito “gabbiotto”) in appoggio al muro perimetrale del fabbricato e, per darvi aria e luce, era stata aperta una finestra nel suddetto muro perimetrale, in corrispondenza dell’unità immobiliare degli attori e, in particolare, di un loro ballatoio (qualificato anche come terrazzino o come veranda). Pertanto, i coniugi chiedevano al convenuto la chiusura della suddetta finestra. Il convenuto si costituiva eccependo che detta finestra esisteva già prima dell’atto con cui gli attori avevano da lui acquistato il loro appartamento e deduceva che il relativo mantenimento costituiva oggetto di una servitù sorta per destinazione del padre di famiglia; in via riconvenzionale chiedeva il ripristino del ballatoio degli attori, dai medesimi abusivamente trasformato in vano abitabile, con reintegrazione della finestra lucifera da loro arbitrariamente chiusa e risarcimento del danno.

Il Tribunale, cui la causa era stata rimessa a seguito di declaratoria di incompetenza del pretore, condannava il convenuto ad eliminare la “finestra lucifera prospiciente sulla veranda di detti coniugi” e la Corte d’Appello territoriale confermava tale decisione, argomentando che – trattandosi di luce irregolare, posta all’altezza di m. 2,20 dal pavimento, inferiore a quella prevista dall’art. 902 c.c., n. 2 – non sarebbe stato consentito l’acquisto della relativa servitù per destinazione del padre di famiglia.

Avverso tale sentenza i coniugi proponevano ricorso per cassazione e, in particolare, lamentavano che i giudici secondo grado non avevano adeguatamente valorizzato la planimetria allegata al loro atto di acquisto, dalla quale non emergeva l’esistenza della finestra in questione. Si sarebbe dovuto, quindi, attribuire alla suddetta planimetria l’efficacia di “prova legale” prevalente rispetto alle prove testimoniali che invece confermavano la precedente esistenza della finestra. Si censurava, infatti, l’accertamento di fatto che la finestra in oggetto fosse già esistente nel momento in cui i coniugi avevano acquistato l’unità abitativa. Tale accertamento era presupposto del principio enunciato già dalla Suprema Corte secondo cui “le luci che si aprono sul fondo altrui, fra un vano e l’altro di un medesimo edificio, possono costituire oggetto di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia”. Tale principio era applicato al caso in esame posto che era stata accertata, correttamente in sede di merito, la preesistenza della finestra rispetto alla separazione dell’appartamento acquistato dai coniugi dalla residua proprietà del controricorrente. Pertanto, la questione relativa alla preesistenza della finestra era una questione preclusa nel giudizio definito con la sentenza gravata, a causa della natura chiusa del giudizio e secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di rinvio operava l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio.

Per tali motivi  la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

D. Patrocinio a spese dello Stato: l’erario deve anticipare onorari di consulenti, notai e custodi?

D. Patrocinio a spese dello Stato: l’erario deve anticipare onorari di consulenti, notai e custodi?

R. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti a consulenti, notai e custodi in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario.

(Corte Costituzionale, sentenza n. 217/19; depositata il 1° ottobre)

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

D. Per l’ammissione al passivo dei crediti tributari è sufficiente l’estratto di ruolo?

D. Per l’ammissione al passivo dei crediti tributari è sufficiente l’estratto di ruolo?

R. Essendo l’estratto di ruolo una fedele riproduzione della parte relativa alle pretese creditorie azionate contro il debitore mediante cartella esattoriale, esso costituisce da solo piena prova dell’entità e della natura del credito, a prescindere dalla notifica della relativa cartella.    

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 24442/19; depositata il 30 settembre)

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Spese condominiali e applicazione del codice del consumo

Spese condominiali e applicazione del codice del consumo

CLe norme del codice del consumo sono applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore, agendo per soddisfare esigenze di natura personale, non legate allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 19832/2019, depositata il 23 luglio.

Il caso. Il Tribunale competente rigettava l’appello proposto da un Condominio contro la decisione emessa dal Giudice di pace, avente ad oggetto l’opposizione proposta dalla società costruttrice avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di Euro 4.799,48 a titolo di oneri condominiali. Il Giudice di secondo grado aveva, infatti, ritenuto che la delibera condominiale sulla quale si fondava il suddetto decreto fosse nulla, perché, a maggioranza, aveva previsto criteri di riparto degli oneri in contrasto con il regolamento condominiale, ammettendo l’opposizione al decreto ingiuntivo e affermando la validità della clausola contenuta nel suddetto regolamento che esonerava la società dal pagamento degli oneri condominiali su tutte le unità immobiliari di sua proprietà non ancora vendute, se non utilizzate.

Avverso tale sentenza, il Condominio proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la vessatorietà della clausola di esonero per via della sua durata illimitata, perché violava il principio contenuto nell’art. 1123 c.c. producendo un significativo squilibrio tra i condomini.

Il Supremo Collegio dichiarava inammissibile la doglianza del ricorrente, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità ovvero che le norme del Codice del consumo “sono applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore, agendo per soddisfare esigenze di natura personale, non legate allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale (ex plurimis, Cass. 07/07/2016, n. 16321; Cass. 24/06/2001, n. 10086)”. Nella fattispecie in esame, il Tribunale aveva escluso che la vessatorietà della clausola potesse essere fatta valere nei confronti della società, che era il soggetto beneficiario dell’esonero dalle spese, ma non allo stesso tempo venditore degli immobili in questione.

Per tali motivi  la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta