Distanze legali e balconi aggettanti

Distanze legali e balconi aggettanti

D. Le regole sulle distanze delle pareti con vedute si applicano in caso di facciata con presenza di balconi aggettanti?

R. I balconi aggettanti, consentendo l’affaccio sia in senso anteriore che laterale su entrambi i lati, costituiscono immancabilmente delle vedute.  (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 4834/19; depositata il 19 febbraio)

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Convocazione assemblea condominiale

Convocazione assemblea condominiale

Convocazione assemblea condominiale: può validamente avvenire attraverso mail ordinaria?

La convocazione dell’assemblea di Condominio può validamente avvenire attraverso l’invio dell’avviso ad un indirizzo di posta elettronica non certificato, posto che soltanto le comunicazioni effettuate ad un indirizzo PEC costituiscono uno strumento equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento. Questo è quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Brescia, sez. II Civile, sentenza n. 4/2019, depositata il 3 gennaio.

Il Tribunale competente, nel contezioso tra un condomino e un Condominio in merito alla corretta convocazione dell’assemblea, accertava la soccombenza del primo e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.

Avverso tale sentenza, il condomino soccombente interponeva appello. In particolare, quanto al motivo di impugnazione concernente la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., lamentava che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che la convocazione fosse stata effettuata correttamente, poiché l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato utilizzando l’indirizzo PEC, mentre era stato utilizzato un indirizzo mail informale. L’appellante, infatti, rilevava che la posta elettronica certificata era l’unica forma che potesse ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all’amministratore di dare prova della ricezione dell’avviso stesso. La Corte d’Appello territoriale osservava che, se invero era corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge era la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perveniva al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame era stato lo stesso appellante ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo “informale” quale la e-mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì un indirizzo non certificato (informale). Ne conseguiva che l’invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato aveva rispettato le forme indicate dal condomino.

Per tali motivi, la Corte d’Appello territoriale rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 

 

 

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Obbligo del mantenimento per i figli

Obbligo del mantenimento per i figli

D. Reddito medio fatale all’avvocato: è confermato l’obbligo del mantenimento per i figli?

R. Respinto il ricorso proposto da un legale nei confronti della decisione che l’ha onerato di un assegno mensile di 1.000 € a favore dei figli nati dal legame con l’ex compagna. Decisivo per i Giudici il richiamo ai suoi redditi e alla prospettiva di un loro incremento.  (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 5449/19; depositata il 25 febbraio)

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Vessazioni psico-fisiche sulla moglie

Vessazioni psico-fisiche sulla moglie

D. Vessazioni psico-fisiche sulla moglie: la sua opposizione rende meno grave il reato?

Condanna definitiva per un uomo. Inequivocabile il racconto fatto dalla consorte sull’incubo da lei vissuto dentro e fuori le mura domestiche. Il marito non solo l’ha maltrattata fisicamente, ma l’ha anche umiliata, insultata, pedinata, impedendole addirittura di coltivare amicizie e di partecipare a incontri di fede. Irrilevante il fatto che ella abbia provato almeno inizialmente ad opporre resistenza ai comportamenti del coniuge.  (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 8312/19; depositata il 25 febbraio)

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Sinistro stradale e copertura assicurativa del terzo trasportato

Sinistro stradale e copertura assicurativa del terzo trasportato

Sinistro stradale: l’assicurazione copre il terzo trasportato?

In tema di rimborso del danno subito dal terzo trasportato, egli deve essere risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza  n. 4147/2019, depositata il 13 febbraio.

Il caso. A seguito di un sinistro stradale, in cui si erano scontrate due autovetture, decedevano il conducente di un veicolo e un passeggero, mentre gli altri riportavano lesioni. La compagnia assicuratrice di uno dei due veicoli coinvolti conveniva in giudizio, ai sensi dell’art. 140 cod. ass., i presumibili danneggiati, chiedendo che fossero accertate le percentuali di responsabilità dei due conducenti e fosse liquidato il danno a tutti i danneggiati entro il massimale. I familiari del conducente deceduto proponevano domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice. Anche i familiari dell’altro trasportato deceduto e i passeggeri rimasti coinvolti nell’incidente (che erano nell’altra autovettura) convenivano in giudizio la loro compagnia assicurativa.

Quest’ultima, condannata in primo grado al risarcimento dei danni per i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato deceduto perché ritenuto responsabile all’80% il proprio assicurato e in appello perché ritenuto lo stesso  responsabile al 100%, proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Con il principale motivo di ricorso chiedeva alla Suprema Corte se il trasportato doveva essere considerato come consumatore, in quanto beneficiario della polizza, nell’ipotesi in cui agiva ex art. 141 codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005) nei confronti dell’assicuratore del vettore, e ciò “a prescindere dalle responsabilità del sinistro”. Al riguardo l’art. 122, comma 2, cod. ass. prevedeva che l’assicurazione obbligatoria doveva comprendere anche la copertura del danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e tale copertura era confermata quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto tra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. Altresì, ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private, il terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, poteva agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo, fornendo così a quest’ultimo un ulteriore strumento di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento nei confronti dell’impresa stessa, “risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. L’intento era quello di privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su un veicolo per motivi che esulavano dal caso fortuito, la possibilità per questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore. Il Supremo Collegio affermava il principio di diritto secondo cui l’art. 141 cod. ass. conseguentemente al riferimento al caso fortuito come limite all’obbligo risarcitorio della compagnia assicuratrice del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, “richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condotta risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”. Infatti, l’art. 141, comma 1, disponeva che “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La totale assenza di responsabilità del vettore doveva essere dimostrata dalla sua compagnia assicuratrice che doveva provare che il caso fortuito era stata l’unica causa del sinistro, salvo i casi in cui l’assicuratore dell’altro veicolo coinvolto non lo esonerasse dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

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Contestazione dei consumi telefonici

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D. Contestazione dei consumi telefonici: cosa fare se la società deposita i tabulati e cosa se non li deposita?

R. A fronte di una presunzione di corretta contabilizzazione dei costi, in caso di contestazione, spetta al consumatore provare, anche per presunzione, la presenza di elementi anomali idonei ad inficiare e annullare la garanzia di corretta contabilizzazione. In caso di mancato deposito dei tabulati da parte del gestore telefonico, spetta al consumatore chiedere l’ordine di esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c..  (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 4323/19; depositata il 14 febbraio)

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