Fallimento e procedura

Fallimento e procedura

D. Gli atti del fascicolo fallimentare sono consultabili solo su specifica istanza?

R. Gli Ermellini escludono la possibilità di configurare un diritto illimitato dei soggetti coinvolti nella procedura fallimentare (fallito, creditori e terzi) alla consultazione di tutti gli atti della procedura stessa.  (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 212/19; depositata l’8 gennaio)

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Riconoscimento della protezione umanitaria

Riconoscimento della protezione umanitaria

D. Riconoscimento della protezione umanitaria: basta dedurre l’instabilità del Paese di provenienza?

R. Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, è onere dell’istante dedurre specificatamente le lesioni alla sfera dei propri diritti personalissimi poiché sul giudice non incombe il dovere di cooperazione nell’accertamento dei fatti rilevanti nel caso specifico.  (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 231/19; depositata l’8 gennaio)

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Maltrattamenti in famiglia

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D. Insulti a ripetizione verso la moglie: la remissione della querela salva il marito?

R. Condanna definitiva per il marito. Decisive le condotte vessatorie messe in atto ai danni della consorte. Irrilevante il richiamo difensivo alla decisione della moglie di rimettere l’originaria querela.  (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 175/19; depositata il 4 gennaio)

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Nuove regole per la notificazione a mezzo del servizio postale

Nuove regole per la notificazione a mezzo del servizio postale

Nuove regole per la notificazione a mezzo del servizio postale

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio) introduce, al comma 813, alcune modifiche alla legge n. 890/1982 in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

Addio al bollo postale sull’avviso di ricevimento. La prima modifica interviene eliminando l’obbligo di munire del bollo dell’ufficio postale l’avviso di ricevimento del piego raccomandato che ritorna al mittente.

Il nuovo primo comma dell’art. 4, infatti, prevede ora che «l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte [e munito del bollo dell’ufficio postale] recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario».

Punto di accettazione dell’operatore postale. Un’ulteriore modifica, questa volta di carattere terminologico, è quella che attiene al comma 4 dello stesso articolo 4 il cui testo prevede oggi che «i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall’avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull’avviso medesimo dal punto di accettazione dell’operatore postale che lo restituisce».
In questo caso, quindi, l’originaria espressione “ufficio postale” lascia spazio al “punto di accettazione dell’operatore postale”: e ciò in linea con le precedenti modifiche che avevano aperto alla libera concorrenza il mercato della notificazione che può avvenire, oltre che tramite Poste Italiane, tramite operatori postali privati o comunque diversi da Poste Italiane.

Smarrimento dell’avviso di ricevimento. La legge di bilancio precisa il supporto dell’avviso smarrito quando il mittente aveva indicato un indirizzo PEC e i tempi da rispettare per il duplicato dell’avviso di ricevimento smarrito. Ed infatti, in caso di smarrimento l’operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente.
Quando – e qui risiedono le modifiche – «il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su supporto digitale [e, non già analogico, n.d.a.] dell’avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall’articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro cinque giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente».
Sul punto, è bene mettere in evidenza che la sostituzione del termine “digitale” al termine “analogico” va a sanare un errore previsto nella versione precedente: ed infatti, la copia per immagine dell’originale analogico da spedire, poi, tramite PEC non avrebbe che potuto essere “digitale” non potendo certamente inviare a mezzo PEC un documento “analogico”.

Mancata consegna personale: torna la CAN. A volte ritornano: dopo un “anno sabbatico” (ed infatti, era stata abrogata dalla legge di bilancio di dicembre 2017) la legge re-introduce la Comunicazione di Avvenuta Notifica.
Il comma 3-bis dell’art. 7 prevede, nuovamente, che «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente».

Si allungano i tempi per la messa a disposizione dell’atto in caso di assenza. Si allungano i tempi per la messa a disposizione dell’atto in caso di assenza: ed infatti, ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 8, se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica [e, non più lo stesso giorno, nda] presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

Verso l’avviso di ricevimento digitale. La legge di bilancio, infine, differisce al 1° giugno 2019 il termine di cui all’art. 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, l. 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato facendo «salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge».
E ciò per consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali.

 

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Contabilizzazione e termoregolazione del calore nei Condomini

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Impianto di riscaldamento e ripartizione spese condominiali

Sono valide le delibere assunte dall’assemblea condominiale che, adeguandosi alle inderogabili disposizioni introdotte dal D. Lgs n. 102/2014, decidano circa la trasformazione dell’impianto termico condominiale e approvino nuove tabelle millesimali di riparto spese di riscaldamento.  Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Milano, sez. III Civile, sentenza n. 10703/2018, depositata il 22 ottobre.

Il caso. Due condomini proprietari di due distinte unità immobiliari destinate ad uso magazzino, impugnavano la delibera assunta dall’assemblea condominiale deducendone la nullità, o comunque l’annullabilità, avendo l’assemblea approvato a maggioranza la trasformazione della centrale termica da gasolio a gas metano, deliberando contestualmente nuove tabelle millesimali di riparto spese riscaldamento, con modifica delle carature millesimali determinate dalla tabella allegata al regolamento contrattuale vigente in Condominio.

Il Giudice adito rilevava che nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della direttiva del Parlamento europeo 2012/27/UE, il Governo aveva emanato il D. Lgs. n. 102/2014, che aveva imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei Condomini con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo.  “La disciplina del D. Lgs. n. 102/2014, assumeva il giudicante,  riveste una finalità pubblicistica ed assurge quindi a norma imperativa vincolante inderogabile, in quanto posta a tutela di un interesse generale e non meramente privatistico. Di conseguenza il nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento ha carattere imperativo e, pertanto, non può essere derogato né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio. Pertanto, tutti i regolamenti contrattuali che dispongono diversamente sono, sul punto, contrari a legge”. Nel caso di specie, la decisione assembleare veniva approvata con un numero di voti favorevoli rappresentativi della maggioranza degli intervenuti, e comportava l’adeguamento alle normative emanate in favore del contenimento dei consumi energetici tale per cui era da ritenersi valida.

Per tali motivi, il Giudice rigettava l’impugnazione e condannava gli attori alla rifusione, in favore del convenuto Condominio, delle spese di giudizio.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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L’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni

L’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni

Può un singolo condomino installare da solo l’ascensore?

L’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera stessa all’autorizzazione del Condominio. L’ascensore, infatti, rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall’art. 1102 c.c. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 31462/18, depositata il 5 dicembre.

Il caso. Due condomini, a loro spese, procedevano alla realizzazione di un innovativo ascensore nel vano condominiale. Il resto dei condomini, però, non gradendo tale realizzazione convenivano in giudizio i due committenti chiedendo di dichiararsi l’illegittimità dell’installazione dell’ascensore e che quest’ultimi fossero condannati alla riduzione in ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni. L’adito Tribunale rigettava le domande attoree.

Avverso la sentenza di primo grado, i condomini soccombenti interponevano appello. La Corte d’Appello territoriale confermava la pronuncia di primo grado e, in particolare, rilevava che avendo i convenuti assunto a loro carico le spese di realizzazione dell’ascensore, costituiva un loro diritto ex art. 1102 c.c. procedere alla collocazione dell’impianto poiché l’elevatore, oltre a colmare le previsioni ex l. n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), non inficiava l’utilizzo che la collettività condominiale poteva fare delle altre parti comuni dell’edificio (come ad esempio il varco utile per il passaggio di persone o vetture).

Avverso tale sentenza, i condomini soccombenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo col quale deducevano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 907 e 1102 c. c., 3 della L. n. 13/1989 e 116 c.p.c., l’erronea valutazione delle risultanze processuali e la motivazione omessa, non idonea e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte di Appello inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 1102 c.c., anziché delle innovazioni vietate ex art. 1120 c.c.. Gli Ermellini ritenevano il motivo inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto “l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. (Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012; conf. Sez. 2, Sentenza n. 10852 del 16/05/2014). Trattasi di principio che è stato anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che (cfr. Cass. n. 7938/2017) ha confermato la regola secondo cui in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la I. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera all’autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un’effettiva abitabilità dell’immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale”. Altresì, ribadivano il principio secondo il quale l’installazione di un ascensore su un’area comune, con scopo di eliminare delle barriere architettoniche, “costituisce un’innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della l. n. 13 del 1989, va approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l’osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quando prescritto dal comma 3 del citato art. 2”. Pertanto, la verifica della sussistenza di tali requisiti “deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione”.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

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