Cade sulle scale della scuola: responsabilità dell’Istituto?

Cade sulle scale della scuola: responsabilità dell’Istituto?

D. Lei sulle scale della scuola, il compagno la spinge e la fa cadere: responsabilità dell’istituto?

R. No, nessuna responsabilità della scuola. Respinta definitivamente la richiesta avanzata dalla ragazza, rimasta vittima, nel 1999, di una brutta caduta, causata da un compagno di scuola. Gli obblighi di sorveglianza e di tutela scattano, difatti, solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza n. 3081/15; depositata il 16 febbraio.

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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.

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Randagismo e sinistro stradale

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D. Cane randagio sulla strada, scontro inevitabile per il motociclista: responsabili Azienda sanitaria e Comune?

R. Assolutamente si! Vittoria definitiva per il conducente della ‘due ruote’, che verrà risarcito dalla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia dal Comune. Non discutibile il fatto che l’insolito incidente sia dovuto alle omissioni della pubblica amministrazione sul fronte della lotta al randagismo.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 2741/15; depositata il 12 febbraio)

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Privacy

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D. Dal Garante Privacy: sul ricovero in ospedale attestazione di carattere generico, quali indicazioni?

R. Il Garante per la protezione dei dati personali con la newsletter n. 398 del 9 febbraio 2015 ha precisato che nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori, per attestare la presenza in ospedale e giustificare l’assenza dal lavoro, non devono risultare elementi della struttura, presso la quale è stata erogata la prestazione, così da far risalire al dettaglio dello stato di salute. Il principio è stato ribadito dal Garante a seguito della segnalazione di un paziente che ha rilevato una violazione della privacy nella presenza di informazioni sulla sua salute.

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Minacce verso un collega

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D. Parole minacciose verso un collega: eccessiva la sospensione per 10 giorni?

R. Sancita definitivamente l’illegittimità della sanzione disciplinare adottata da ‘Poste Italiane’ nei confronti di un dipendente. Nessun dubbio sull’episodio contestato al lavoratore, il quale ha rivolto frasi minacciose, ma non offensive, all’indirizzo di un collega, però è valutato comunque come eccessivamente duro il provvedimento messo in atto dall’azienda.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 2330/15; depositata il 6 febbraio)

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Violenza delle donne

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D. Violenza sulle donne. Anche il solo “toccamento” delle zone intime ha rilevanza penale?

R. Il reato di violenza sessuale può essere integrato anche con il semplice raggiungimento, da parte dell’agente, delle parti intime della persona presa di mira, essendo irrilevante che detto contatto sia di breve durata, essendo la vittima riuscita a sottrarsi dal subire ulteriormente la condotta illecita, o che l’agente raggiunga la soddisfazione erotica.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4674/15; depositata il 2 febbraio)

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