Fenomeni atmosferici

Fenomeni atmosferici

Una “bomba d’acqua” oramai può  considerarsi un evento imprevedibile?

Dati i cambiamenti climatici in atto nonché considerati i “noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese”, non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici (come ad esempio le “bombe d’acqua”) che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile-3, ordinanza n. 18856/2017, depositata il 28 luglio.

Il fatto. Il proprietario di un locale interrato adibito ad autorimessa e deposito agiva in giudizio nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti alle strutture murarie nonché ai beni mobili ivi contenuti ritenendo il Comune responsabile dell’invasione da acqua e fango avvenuta a causa dell’allagamento delle strade comunali in seguito ad un temporale. Il giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria.

Il danneggiato impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello territoriale, la quale, riformando l’impugnata sentenza, accoglieva le sue richieste.

Il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi  di doglianza. Sostanzialmente tali motivi si basavano sul fatto che giudici di seconde cure (diversamente dal giudice di prime cure) avevano erroneamente escluso la ricorrenza nella fattispecie, del caso fortuito, laddove nel caso non si era trattato “semplicemente” di “una pioggia persistente… la cui intensità e durata era soltanto fuoriuscita dai normali canoni meteorologici” bensì di “un fenomeno brevissimo ma di inaudita intensità, certamente imprevedibile ed incontrollabile (una cosiddetta “bomba d’acqua” piovuta dal cielo, con effetti decisamente devastanti)”. Il ricorrente lamentava che la Corte di merito aveva disatteso “le opinioni del CTU, laddove lo stesso evidenziava la possibilità che le modifiche urbanistiche avvenute nella zona ove si verificarono i danni e le condizioni di scarsa manutenzione della rete di fogna bianca avessero semplicemente concorso nella produzione dei danni subiti dall’attore”, ipotizzando “un concorso di colpa nella misura del 50%”.
I due motivi venivano, dalla Suprema Corte, esaminati congiuntamente in quanto connessi, è ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati.

La Corte coglieva l’occasione per ribadire i principi in tema di responsabilità del custode. Infatti, ribadiva che “custodi” erano tutti i soggetti (pubblici e privati) che avevano il possesso o la detenzione (a qualunque titolo, anche abusiva), certamente lo erano i proprietari, in quanto tali gravati da un obbligo di manutenzione e controllo della cosa custodita. In particolare, gli enti proprietari di strade ed autostrade, gli stessi, ex art. 14 C.d.S., erano tenuti a provvedere: 1) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; 2) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; 3) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; e considerato che a loro carico (così come dei relativi concessionari) era pacificamente configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi derivava dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, in caso di sinistro e di conseguenti danni causati quali conseguenza di omessa o insufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode (così come possessore, detentore o concessionario) rispondeva ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberava dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domandava il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode era tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consisteva nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e poteva essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno era di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.

Data la natura aggravata della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., l’inversione dell’onere della prova ivi prevista determinava la necessità che fosse il custode, presunto responsabile, a dover fornire la prova liberatoria del fortuito, e cioè che il danno si era verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

In concreto, doveva dare dimostrazione di aver espletato tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso custode gravanti in base sia a specifiche disposizione normative che al generale principio del neminem laedere.

Premessa poi l’affermazione che anche alla responsabilità del custode era applicabile, in linea di principio, il concorso di colpa del danneggiato come previsto dall’art. 1227, comma 1, c.c., gli Ermellini ricordavano come occorresse distinguere, ai fini della prova liberatoria da fornirsi da parte del custode per sottrarsi a responsabilità, due casi, ovvero: 1) le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada; 2) le situazioni di pericolo provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato delle cose. Soltanto nel secondo caso poteva, infatti, configurarsi il caso fortuito, «in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi».

Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Cassazione ricordava come dovesse escludersi l’ipotesi della sussistenza del fortuito o della forza maggiore in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza ed intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, “allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche”. D’altra parte, dati i cambiamenti climatici in atto nonché considerati i “noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese”, secondo la Cassazione non era più possibile considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici (come ad esempio le “bombe d’acqua”) che stavano diventando sempre più frequenti.

In conclusione, la Cassazione aveva ritenuto corretta l’argomentazione della Corte d’Appello, basata sulla CTU secondo cui il danno sarebbe stato evitabile o comunque di molto riducibile negli effetti laddove il Comune avesse assolto agli obblighi sullo stesso incombenti in qualità di custode.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Risarcimento da parte della Pubblica Istruzione e giurisdizione

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D. Insegnante spacciatore, il risarcimento alla Pubblica Istruzione chi lo decide?

R. In tema di responsabilità contabile, la norma dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 che ha circoscritto la possibilità del PM presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all’immagine di enti pubblici ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A., accertati con sentenza passata in giudicato, introduce non una questione di giurisdizione ma una mera condizione di proponibilità dell’azione di responsabilità davanti al giudice contabile.(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 18164/17; depositata il 24 luglio)

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Giudici di pace: nuove competenze e nuovi ruoli

Giudici di pace: nuove competenze e nuovi ruoli

Nuove competenze e nuovi ruoli per i giudici onorari di pace

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Governo ha varato la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

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Lavoro part-time e retribuzione

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D. Dipendenti part-time: come si calcola la retribuzione?

R. Gli Ermellini hanno qui l’occasione di ribadire come deve essere calcolata la retribuzione dei lavoratori con contratti di lavoro part-time.  (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 19269/17; depositata il 2 agosto)

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Violenza sessuale

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D. Stringere con forza i seni è violenza sessuale?

R. Definitiva la sanzione per un egiziano. Ricostruito l’episodio, i giudici ritengono evidente la violenza compiuta. Irrilevante la mancanza di godimento per l’uomo.  (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38646/17; depositata il 2 agosto)

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Separazione e risarcimento

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D. Si ha diritto al risarcimento se si perde un marito facoltoso?

R. Ufficiale la rottura della coppia. Fatale il fatto che l’uomo abbia avuto una figlia da una relazione con un’altra donna. Evidente la ferita morale subita dalla moglie, che però non può chiedere un maggiore ristoro economico anche alla luce della forza economica del coniuge. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 19422/17; depositata il 3 agosto)

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Responsabilità del proprietario dell’auto o del gestore della strada in caso di sinistro

Responsabilità del proprietario dell’auto o del gestore della strada in caso di sinistro

D. L’auto finisce fuori strada e precipita in una buca, di chi è la responsabilità?

R. La custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, sicché la circostanza che la causazione del danno abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo.  (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 18753/17; depositata il 28 luglio)

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Eventi atmosferici ormai non più imprevedibili

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Truffa ed etichetta del prodotto non corrispondente alla realtà

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D. Se l’etichetta del prodotto non corrisponde alla realtà, è truffa?

R. Azzerata in Cassazione l’assoluzione pronunciata dai Giudici del Tribunale. La commerciante, una cittadina cinese, è stata beccata a proporre ai potenziali compratori monili che, contrariamente a quanto indicato nell’etichetta, contenevano nichel. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37983/17; depositata il 31 luglio)

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Lotteria non autorizzata e reato di truffa

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Lotteria non autorizzata: è truffa?

In tema di giuoco e scommesse, il reato di cui all’art. 4, comma 1, L. n. 401/1989, recante “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, si configura ogni qual volta venga esercitata la lotteria ad estrazione istantanea senza previa autorizzata dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato. Ciò è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. II  Penale, sentenza n. 36102/2017, depositata il 21 luglio.

Il caso. L’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale per i reati di cui all’art. 4 L. n. 401/1989 recante “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa” e all’art. 640, comma 2, c.p., ovvero per truffa. In particolare, in quanto titolare della ditta individuale avente ad oggetto il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, le veniva contestato di aver esercitato una lotteria istantanea vendendo biglietti del tipo “gratta e vinci”, senza autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato una lotteria istantanea, nonché di aver ingannato numerosi clienti camuffando la lotteria come concorso a premi, eludendo l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione di settore i diritti economici alla stessa spettanti sulle lotterie. Alla stregua della ricostruzione dei fatti posta a fondamento del giudizio di condanna, i biglietti gratta e vinci, privi del simbolo dell’amministrazione dei Monopoli, erano stati posti in vendita senza il necessario abbinamento a cartoline illustrate o a ricariche telefoniche, nemmeno presenti nell’esercizio al momento dell’accertamento di polizia; molti riportavano una data di scadenza già trascorsa e tutti indicavano fantomatiche vincite in Euro. All’interno dell’esercizio della ricorrente era stato, peraltro, affisso un cartello che pubblicizzava una precedente vincita di mille Euro; la ben più limitata combinazione dei biglietti con cartoline illustrate o ricariche telefoniche era oggetto di una dicitura stampigliata a piccole lettere.

Secondo la difesa dell’imputata, in relazione al reato di “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, la Corte di merito non aveva tenuto conto della provata regolarità dell’acquisto dei biglietti da parte della ricorrente; non rispondeva al vero che la ricorrente non deteneva all’interno del proprio esercizio le cartoline illustrate e le ricariche telefoniche da abbinare ai biglietti; i concorsi a premi, non erano vietati, se lo scopo promozionale non veniva distorto, e non necessitavano invariabilmente della preventiva autorizzazione dell’amministrazione dei Monopoli. Il prezzo di vendita dei biglietti doveva ritenersi congruo.  In relazione al reato di truffa, la Corte d’Appello non aveva tenuto conto, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo del reato, della oggettiva complessità della normativa di settore; e non aveva considerato l’incomprensibilità del riferimento, nel capo di imputazione, al danno erariale, nessuno degli acquirenti avendo peraltro mai eccepito alcunché.

La Suprema Corte riteneva opportuno ribadire l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di giuoco e scommesse, è configurabile il reato di cui all’art. 4, comma 1, L. n. 401/1989, nel caso di lotteria ad estrazione istantanea non autorizzata dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato. Con tale reato, confinava l’illecito ammnistrativo previsto all’art. 113-bis r.d.l. del 19 ottobre 1938 relativo ai “giochi di sorte di scarsa rilevanza economica, quali lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficienza, gestiti al di fuori dei casi consentiti”.

Secondo i giudici di legittimità, non vi era dubbio che, nel caso di specie, tale reato era stato configurato, mancando l’autorizzazione prevista e, pure, l’elemento truffaldino nei confronti dell’Amministrazione dei Monopoli, in quanto l’acquisto dei biglietti tramite modalità apparentemente legittime era in realtà fraudolento, ovvero finalizzato ad un impiego distorto, elusivo dei diritti economici dell’Amministrazione sulle lotterie istantanee.

Per tali motivi, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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