da Anna Maria Cupolillo | Ott 12, 2016 | Senza categoria
D. Panama papers in salsa tedesca: la perquisizione dei sospetti evasori viola la loro privacy?
R. Per la CEDU il mandato di perquisizione emesso nell’ambito d’indagini contro l’evasione fiscale, scaturite da dati acquisiti illegalmente all’estero dai servizi segreti e poi ceduti al fisco, non viola la privacy dei sospetti evasori. L’evasione fiscale è infatti un reato grave e nulla indica che le autorità abbiano deliberatamente e sistematicamente violato le norme nazionali ed internazionali per procurarsi le prove atte a perseguire il reato, posto che la prassi e le leggi interne offrono adeguate garanzie contro gli abusi consentendone l’uso in deroga alle norme procedurali. (CEDU sez. V nel caso K.S. e M.S. c. Germania del 6 ottobre 2016).
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 10, 2016 | Senza categoria
Secondo quali dati si possono modificare le tabelle millesimali?
Esigenze di certezza dei diritti e degli obblighi dei condòmini richiedono che la revisione delle tabelle millesimali avvenga solo in presenza di errori rilevanti, oggettivamente riscontrabili, e relativi ad elementi necessari per la valutazione dell’immobile, oppure a sopravvenute modifiche sulla consistenza reale che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 19797/2016, depositata il 4 ottobre.
Innanzitutto, prima di esaminare il caso, occorre premettere che la modifica delle tabelle millesimali è prevista dall’art. 69 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, 1ª e 2ª ipotesi. Infatti, il citato articolo, tra le altre cose, prevede che “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale… possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino,… nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”.
Il caso. Un condomino adiva il Tribunale competente chiedendo la modifica delle tabelle millesimali poiché la presenza di infiltrazioni aveva reso inutilizzabile il locale secondo la sua destinazione catastale, e pertanto, le quote millesimali non corrispondevano più ai valori individuati in precedenza. Il Giudice di prime cure, respingeva la sua domanda con la motivazione che “la potenziale destinazione commerciale” dell’immobile era rimasta immutata e che le infiltrazioni “non avevano inciso sulle caratteristiche strutturali” dell’immobile.
Avverso tale sentenza, il condomino decideva di proporre appello richiamando la prima ipotesi dell’art. 69 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, affermando che le tabelle millesimali erano viziate da un errore. Anche i Giudici di seconde cure rigettavano la domanda dell’appellante negando che: 1. potesse esservi stato un errore che avesse potuto comportare una «apprezzabile discrasia tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari ed il valore effettivo delle stesse»; 2. una mutazione di destinazione d’uso, in quanto mutamento di origine soggettiva e non legato alle caratteristiche oggettive dell’immobile, potesse legittimare una modifica dell’assetto millesimale.
Avverso tale sentenza, il condomino proponeva ricorso per cassazione.
La difesa del ricorrente sosteneva, innanzi i Giudici di legittimità, tre motivi: 1. affermava che l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso (dovuto alle infiltrazioni dell’immobile) avesse provocato un’alterazione tra i valori originariamente posti a base delle tabelle, con conseguente necessità di una modifica delle stesse; 2. insisteva anche sulla presenza di un errore e, dunque, di un’«apprezzabile discrasia» tra il valore attribuito ed il valore effettivo delle unità «ovvero per le mutate condizioni di una parte dell’edificio»; 3. affermava che il mutamento di destinazione d’uso dovesse incidere sull’assetto millesimale.
La Corte di Cassazione, riaffermando i principi già consolidati in giurisprudenza che legano la modifica delle tabelle a dati essenziali e oggettivi, rigettava il ricorso.
Secondo gli Ermellini, le tabelle millesimali fotografano la situazione esistente al momento in cui le stesse sono state redatte; le loro modifiche sono ammesse con rigore: gli errori (ipotesi n. 1, art. 69 citato) nella valutazione dell’immobile considerabili devono essere causa di “apprezzabile divergenza” tra valore attribuito e valore effettivo, devono essere attinenti a elementi necessari al calcolo del valore delle unità, e devono consistere in elementi obiettivamente riscontrabili.
Mentre, le circostanze sopravvenute (ipotesi n. 2, art. 69 citato) valide per la modifica devono incidere in maniera “rilevante sull’originaria proporzione dei valori” e deve, comunque, trattarsi di modifiche delle caratteristiche proprie degli immobili: in assenza di tali elementi, la sola avvenuta modifica della destinazione d’uso rimane nell’alveo della determinazione soggettiva del proprietario, ed è, pertanto, irrilevante ai sensi del citato art. 69.
Secondo la Suprema Corte, tale lettura delle norme era confermata dall’esclusione del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione ai fini della valutazione degli immobili (v. art. 68, ultimo comma, Disp. att. e trans. c.c.): detti elementi erano, in ogni caso, estranei alla «obiettiva conformazione strutturale del piano o della porzione di piano in rapporto all’intero edificio».
Avendo, dunque, l’accertamento del merito escluso che le avvenute modifiche avessero inciso, sulla destinazione dell’immobile, sulla consistenza reale e sulle sue caratteristiche rilevanti ai fini del calcolo del valore delle singole unità, la Corte di legittimità rigettava il ricorso escludendo nella propria sentenza la possibilità della revisione delle tabelle millesimali.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 10, 2016 | Senza categoria
D. Sottotetto: come superare la presunzione di condominialità?
R. Per superare la presunzione di condominialità del sottotetto occorre provare l’esistenza di un titolo esclusivo. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 20038/16; depositata il 6 ottobre)
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 10, 2016 | Senza categoria
D. Se si circola durante il periodo di sospensione della patente con auto non propria, in cosa incorre il proprietario?
R. L’art. 196 del d.lgs. n. 286/1992 prevede, per il proprietario del veicolo, l’obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall’effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 20072/16; depositata il 6 ottobre)
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 6, 2016 | Senza categoria
D. In Condominio, la legittimazione sostitutiva può avvenire solo a tutela di un interesse collettivo?
R. Il principio della cd. «rappresentanza reciproca» e della «legittimazione sostitutiva» non può essere invocato qualora il condomino agisca a tutela di un interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 19796/16; depositata il 4 ottobre)
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 6, 2016 | Senza categoria
D. Opposizione a decreto ingiuntivo su prestazioni professionali: l’onere della prova è a carico dell’avvocato?
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione, in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c.. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 19800/16; depositata il 4 ottobre)
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 6, 2016 | Senza categoria
D. Si può parlare di acquisto per uso personale se si è senza lavoro?
R. A rendere ancora più delicata la posizione di uno straniero, poi, anche il fatto che egli abbia portato in strada della droga già confezionata e pronta alla vendita. Respinta la tesi di un acquisto effettuato a scopo personale. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 41978/16; depositata il 5 ottobre)
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 4, 2016 | Senza categoria
D. Si può essere condannati se si coltivano tre piantine di marijuana in casa?
R. Decisivo il quadro emerso da un controllo nell’abitazione: un locale è stato attrezzato per la coltivazione della marijuana, sfruttando anche lampade alogene e un ventilatore. Dalla consulenza tossicologica è emerso che le piante avrebbero prodotto circa quindici dosi.(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 41319/16; depositata il 3 ottobre)
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 4, 2016 | Senza categoria
D. Essere figlio di due madri contrastra con l’ordine pubblico?
R. La Cassazione dichiara che non contrasta con l’ordine pubblico e, dunque, può essere trascritto in Italia l’atto di nascita formato all’estero in cui un bambino è registrato come figlio di due madri (colei che lo ha partorito e quella che ha donato l’ovulo, fecondato con seme di uomo anonimo). (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 19599/16; depositata il 30 settembre)
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 4, 2016 | Senza categoria
Infermità fisica della dipendente: a chi spetta dimostrare l’assenza di mansioni compatibili?
La sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro subordinato, ai sensi della L. n. 604/1966, a condizione che risulti ineseguibile l’attività svolta in concreto dal prestatore e che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti, ai sensi dell’art. 2103 c.c., ed eventualmente inferiori, in difetto di altre soluzioni. Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 18594/2016, depositata il 22 settembre.
Il caso. La Corte d’appello competente accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti di una Cooperativa Sociale e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dalla stessa società condannandola a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro occupato in precedenza, con attribuzioni di mansioni compatibili con il suo stato di salute, nonché a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla data del recesso fino a quella dell’effettiva reintegra. La Corte territoriale aveva premesso che il licenziamento era stato intimato per giustificato motivo oggettivo a causa della sopravvenuta inidoneità fisica della dipendente che svolgeva le mansioni di assistente nel servizio di prescuola e doposcuola. Tuttavia, la ricorrente aveva, nell’atto introduttivo, specificatamente dedotto di poter essere adibita ad alcuni centri anziani. La società, pur avendo contestato le allegazioni dell’atto introduttivo, non aveva però avanzato alcuna richiesta istruttoria, essendosi limitata ad affermare che i posti richiesti erano occupati da altro personale. Pertanto, la Corte d’Appello adita aveva escluso che la società avesse assolto all’onere della prova sulla stessa gravante.
Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione.
La ricorrente sosteneva che la domanda di reintegrazione non poteva essere accolta in quanto “pretestuosa ed impossibile” dal momento che tanto la dipendente tanto la Corte d’Appello territoriale non avevano saputo indicare quali fossero i posti disponibili, compatibili con lo stato di salute della dipendente.
La Suprema Corte, invece, riteneva il motivo infondato. Infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 7755/1998, avevano già affermato che “la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro subordinato, ai sensi della L. n. 604/1966, a condizione che risulti ineseguibile l’attività svolta in concreto dal prestatore e che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti, ai sensi dell’art. 2103 c.c., ed eventualmente inferiori, in difetto di altre soluzioni”. Al riguardo, era stato, inoltre, sottolineato che nell’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non solo nella fisica inidoneità del lavoratore all’attività attuale, ma anche nell’inesistenza in azienda di altre attività compatibili con lo stato di salute del lavoratore ed a quest’ultimo attribuibili senza alterare l’organizzazione produttiva, “onde spetta al datore di lavoro convenuto in giudizio dal lavoratore, in sede di impugnativa del licenziamento, fornire la prova delle attività svolte in azienda e dell’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni”.
Alla luce di quanto sopra, gli Ermellini ritenendo che la Corte d’Appello territoriale si era correttamente attenuta a tali principi, ragion per cui spettava alla società dimostrare l’indisponibilità delle posizioni lavorative indicate dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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