da Anna Maria Cupolillo | Lug 22, 2016 | Senza categoria
D. La nullità derivata di una delibera incide sui termini per l’impugnabilità?
R. L’azione diretta a far valere la nullità di una delibera di aumento di capitale, successiva ad una delibera di riduzione di capitale per perdite – dichiarata nulla con statuizione coperta da giudicato -, resta soggetta al termine perentorio di 180 giorni stabilito all’art. 2379-ter, comma 1, c.c., norma che si può considerare in un rapporto di specie a genere rispetto all’art. 2379 c.c., non incidendo sul regime di proponibilità della domanda la natura derivativa della nullità. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 14932/16; depositata il 20 luglio)
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da Anna Maria Cupolillo | Lug 22, 2016 | Senza categoria
D. Vale la qualifica di «addetto al ritiro» del portiere consegnatario della notifica della sentenza?
R. Nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come «addetto al ritiro», senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 14933/16; depositata il 20 luglio)
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da Anna Maria Cupolillo | Lug 22, 2016 | Senza categoria
D. L’indennità per le ferie non godute spetta anche a chi volontariamente pone fine al rapporto di lavoro?
R. L’art. 7 §. 2 Direttiva 2003/88/CE (organizzazione dell’orario di lavoro) deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro (nella fattispecie era stato in malattia). (Corte di Giustizia UE, Decima Sezione, sentenza 20 luglio 2016, causa C-341/15)
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da Anna Maria Cupolillo | Lug 20, 2016 | Senza categoria
D. L’Avvocato è responsabile della mancata costituzione di parte civile se non vi è pregiudizio per l’assistito?
R. È necessaria l’esistenza di un pregiudizio concretamente subito dal patrocinato affinché dall’errore del professionista consegua l’obbligo di risarcire il danno al proprio assistito. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 14644/16; depositata il 18 luglio)
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D. Baci rubati sul collo: è violenza sessuale?
R. Confermata la condanna per un uomo: dovrà scontare 14 mesi di reclusione. Inequivocabile la condotta da lui tenuta: egli, in un bar, ha preso di mira una delle dipendenti, abbracciandola e baciandola. Significativo il rifiuto opposto dalla donna. Rilevante anche il fatto che i baci abbiano riguardato zone erogene. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 30479/16; depositata il 19 luglio)
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da Anna Maria Cupolillo | Lug 20, 2016 | Senza categoria
D. Deve essere condannata la conduttrice che rilascia l’immobile locato in condizioni deteriori?
R. A nulla è servito, per la società conduttrice del caso, dedurre modifiche apportate all’immobile effettuate dalla locatrice dopo il giudizio di primo grado: qualora il bene venga restituito in condizioni deteriori tali da rendere necessarie modifiche e miglioramenti al locatore, il conduttore sarà tenuto al risarcimento del danno. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 14654/16; depositata il 18 luglio)
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da Avvocato Express | Lug 18, 2016 | Senza categoria
D. Quali sono le regole in vigore sulla video sorveglianza nel condominio?
R. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che:
– non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata l’installazione, all’interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte a inquadrare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali onde accertare l’identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime destinate all’utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone (Cass., sent. n. 5591 dell’8 febbraio 2007);
– sono legittime le videoriprese effettuate dall’esterno di un edificio che inquadrino l’ingresso, il cortile, il parcheggio e altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico, soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass., sent. n. 22698 del 14 maggio 2008);
– la ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, giacché l’indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass., sent. n. 44156 del 21 ottobre 2008). La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata il condomino che installi, per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aeree comuni dell’edificio (come un vialetto o l’ingresso comune dell’edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini, specialmente nelle ipotesi, statisticamente più ricorrenti, in cui condomini stessi siano a conoscenza dell’esistenza delle telecamere. In queste evenienze – spiega la Suprema Corte – gli impianti di videosorveglianza non sono neppure in grado di cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservati.
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da Anna Maria Cupolillo | Lug 18, 2016 | Senza categoria
Parcheggio Condominio, ecco la legge vigente
In caso di aree a parcheggio, si applica la disciplina vigente al momento della costruzione dell’immobile
La disciplina giuridica relativa alla circolabilità delle aree a parcheggio è dettata dalla normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire e non quella in vigore al momento dell’atto di compravendita che potrebbe intervenire anche a distanza di decenni dalla costruzione. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 13445/16, depositata il 30 giugno.
Il caso. L’acquirente citava in giudizio il costruttore-venditore chiedendo che venisse riconosciuto il diritto ad ottenere il posto auto nonché una doppia richiesta risarcitoria riguardante sia il danno emergente (non potendo utilizzare il posto auto, l’acquirente era stato costretto a prendere in locazione un apposito spazio) sia il lucro cessante (se l’acquirente fosse stato in possesso del posto auto, avrebbe potuto cederlo in locazione a terzi ottenendo il relativo canone). Al contrario, il costruttore-venditore chiedeva sia che la domanda fosse rigettata in quanto l’atto di compravendita non prevedeva alcun posto auto sia che, in caso di accoglimento della stessa attorea, fosse liquidato un equo compenso per la vendita del posto auto.
Il Tribunale riconosceva il diritto reale d’uso dell’acquirente sull’area a parcheggio vincolata ovvero su quella superficie costituente lo standard urbanistico e, al tempo stesso, rigettava la domanda del venditore al compenso per l’esercizio di tale diritto, ritenendo che il valore del posto auto fosse stato incorporato nel prezzo di vendita dell’appartamento.
La Corte di Appello competente, modificando la sentenza di primo grado rigettava la domanda con cui l’appellante invocava l’applicazione della Legge n. 246/2005. Com’è risaputo, tale norma riconosce espressamente che i posti auto possano essere venduti autonomamente e separatamente rispetto alle unità immobiliari abitative. Secondo la Corte territoriale, al caso in esame, sarebbe invece applicabile l’art. 2 della Legge n. 122/1989 (vigente all’epoca della compravendita) che vietava la vendita delle aree vincolate a parcheggio in favore dei terzi. Altresì, la Corte non solo riconosceva al venditore il diritto all’integrazione del prezzo ma aumentava la stima effettuata dal C.T.U. Inoltre, veniva ridotta la quantificazione del danno subito dall’acquirente in favore del quale veniva riconosciuto solo il c.d. danno emergente ossia quanto versato per la locazione di un posto auto e non, contrariamente al Tribunale, anche il lucro cessante ossia la somma che l’acquirente avrebbe incassato dalla locazione del posto auto qualora ne avesse avuto la disponibilità.
Il costruttore-venditore ricorreva in Cassazione con varie eccezioni di cui la principale, relativa all’applicabilità al caso in esame della Legge n. 122/1989. Secondo il costruttore-venditore, la vendita risaliva all’agosto del 1998 ma il corpo di fabbricato di cui fa parte l’unità compravendita è stato realizzato nel 1968, pertanto, la normativa applicabile alla compravendita era quella vigente al tempo della realizzazione del fabbricato. La norma invocata dalla Corte d’appello, ovvero l’articolo 2 della Legge n. 122/89, era entrata in vigore il 7 aprile 1989 e, pertanto, successivamente alla realizzazione dell’immobile per cui non si sarebbe potuta applicare al caso de quo.
La Corte di Cassazione accoglieva l’eccezione e rinviava alla Corte di Appello anche per la liquidazione delle spese.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Anna Maria Cupolillo | Lug 18, 2016 | Senza categoria
D. Pensione di reversibilità: sono incostituzionali le decurtazioni per i matrimoni in tarda età?
R. La disciplina che prevede decurtazioni della pensione di reversibilità per i matrimoni contratti da chi abbia più di 70 anni con una persona di 20 anni più giovane è incostituzionale, fondandosi sulla presunzione assoluta – che preclude ogni prova contraria – che gli stessi traggano origine dall’intento di frodare le ragioni dell’erario. (Corte Costituzionale, sentenza n. 174/16; depositata il 14 luglio)
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D. SCIA: in G.U. il decreto di attuazione della delega
R. Pubblicato in G.U., Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016, il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 di “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ovvero la legge cosiddetta Madia, rispetta i termini della legge delega ma, a dire il vero, non introduce per ora alcun reale elemento di novità.
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