da Anna Maria Cupolillo | Ago 13, 2016 | Senza categoria
D. Ancora dubbi sulla parte onerata della mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo?
R. La sentenza del Tribunale di Vasto del 30 maggio 2016 torna nuovamente sul delicato e dibattuto tema relativo all’individuazione della parte onerata ad attivare la mediazione civile in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il contrasto interpretativo. Un tema decisivo in quanto dalla soluzione della questione derivano conseguenze non indifferenti per le parti.
(Tribunale di Vasto, sentenza depositata il 30 maggio 2016)
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 13, 2016 | Senza categoria
D. Benefici pensioni: nuova procedura web per recupero oneri?
R. Si! L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica che, a decorrere dal 5 settembre 2016, verrà avviato il recupero delle quote, anticipate dall’Istituto stesso e non ancora richieste per benefici concessi in sede di pensione ai sensi della l. n. 336/70 e per miglioramenti contrattuali.
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 2, 2016 | Senza categoria
D. Automobilista urta sbarra difettosa del telepass: l’Autostrade s.p.a. è costretta a risarcire?
R. Un automobilista subisce un danno alla propria autovettura in conseguenza del difettoso funzionamento della sbarra di cadenza veicoli apposta in una pista di accesso all’autostrada riservata agli utenti del servizio telepass: la società Autostrade per l’Italia viene condannata a risarcirlo. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 15394/16; depositata il 26 luglio)
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 2, 2016 | Senza categoria
D. Donna cade a causa di una buca in strada: la responsabilità è del Comune?
R. Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15761/16; depositata il 29 luglio)
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 2, 2016 | Senza categoria
Anche il convivente di fatto accede alla detrazione per le ristrutturazioni
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nella giornata del 28 luglio 2016, la risoluzione 64/E con la quale è stato dato il via libera alla detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute dal convivente more uxorio.
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 1, 2016 | Senza categoria
La petulante richiesta di denaro del figlio ai genitori è stalking.
Secondo la Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 29705/2016, depositata il 13 luglio, la petulante richiesta di denaro da parte del figlio ai genitori integra il reato di cui all’art. 612-bis del codice penale “stalking” e, conseguentemente, la sua condanna è inevitabile.
Il caso. La Corte d’Appello competente riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale, rideterminando la pena inflitta e confermando nel resto la sentenza impugnata per il reato di cui all’art. 612-bis codice penale.
Avverso la citata sentenza l’imputato ricorreva per cassazione con 3 motivi di doglianza:
- l’incompetenza del giudice di legittimità a decidere sulle argomentazioni del giudice di merito. In primis, il ricorrente denunziava un vizio argomentativo osservando che, nel capo di imputazione, il giudice di primo grado aveva accomunato, in maniera confusa, episodi accaduti prima e dopo il settembre 2011, e che, invece, l’unico episodio addebitabile era quello in cui, uscito dalla casa di lavoro e gravemente malato, si era recato presso l’abitazione dei genitori e, vistosi respinto, si era creato un giaciglio di fortuna nel sottoscala dell’abitazione e, dunque, non si erano verificate altre reiterate condotte di molestia ma un’unica dovuta al bisogno di trovare un ricovero e di essere curato.
La Suprema Corte ha ritenuto che questo primo motivo era inammissibile, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sostiene che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Il sindacato di legittimità deve, infatti, limitarsi solo a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito. Le SS.UU. hanno poi precisato che esula dai poteri della Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta solo al giudice di merito, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), c.p.p.;
- l’incompetenza del giudice di legittimità a decidere sul materiale probatorio. Il ricorrente censurava, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la sentenza impugnata per violazione dell’art. 612-bis c.p., e ricordava nuovamente che la condotta addebitata constava di un unico episodio, privo peraltro di dolo, in quanto la sua condotta non era diretta a creare turbamento nei genitori.
Ma, anche in questo caso, le censure vengono dichiarate inammissibili dai giudici di legittimità poiché si prospettano come doglianze di merito dirette a rivalutare il materiale probatorio già esaminato dalla Corte territoriale;
- l’incompetenza del giudice di legittimità a decidere sulla congruità della pena. Il ricorrente censurava la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e per la mancata concessione delle attenuanti generiche in una situazione in cui le condotte addebitate erano state consumate in una condizione di disperazione.
Ma anche queste ultime censure vengono dichiarate inammissibili dai giudici di legittimità. Per la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, la materia rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende l’inammissibilità della censura che miri, davanti al giudice di legittimità, ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Anche le doglianze in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche non prese in considerazione. La mancata concessione è giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto è insindacabile in Cassazione.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Anna Maria Cupolillo | Ago 1, 2016 | Senza categoria
Condominio: chi brucia plastica turbando i vicini commette reato
Chi brucia plastica provocando emissioni di fumi maleodoranti e fastidiosi che turbano il vicinato incorre nel reato di cui all’art. 674 del codice penale rubricato “Getto pericoloso di cose”; tale reato ha carattere istantaneo e solo eventualmente permanente, ovvero anche il compimento di un solo atto, ancorché sporadico ed occasionale, integra il reato in esame. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, 15.06.2016 n. 24817.
Il caso. Un uomo, dopo aver dato fuoco a materiale in plastica, veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 674 c.p., rubricato “Getto pericoloso di cose” che recita “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.”
Una volta concluso il procedimento penale il pubblico ministero chiedeva al Giudice per le indagini preliminari l’emissione di un decreto penale di condanna. Il Giudice per le indagini preliminari, però, non accoglieva tale richiesta ed emetteva sentenza di proscioglimento dell’imputato ritenendo la non sussistenza del fatto.
Il Procuratore generale presso il Tribunale competente proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza di proscioglimento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Secondo il Procuratore, il primo Giudice aveva prosciolto l’imputato ritenendo erroneamente la natura permanente della condotta punita dal reato di getto pericoloso di cose previsto dall’art. 674 c.p., ed inoltre avrebbe ritenuto insussistente il reato contestato all’imputato poiché dalle testimonianze era emerso che la condotta posta in essere era sporadica ed occasionale. Pertanto, il Gip, una volta constatato la carenza di indagini, avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero non sussistendo le condizioni per l’adozione di una sentenza di proscioglimento.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Cassazione accoglieva il ricorso annullando la sentenza di primo grado e, sulla base di un’attenta ricostruzione degli aspetti procedurali e sostanziali della vicenda, ribaltava l’esito del giudizio di primo grado che, come in precedenza detto, si era concluso con una sentenza di proscioglimento dell’imputato dal reato contestatogli. A tale riguardo, la sentenza in commento, ha evidenziato che la sentenza di proscioglimento può essere adottata solo quando risulti evidente l’innocenza dell’imputato. Altresì, la Cassazione ha rilevato che il Gip aveva erroneamente assolto l’imputato perché “non sussisterebbe il reato in quanto la condotta non avrebbe avuto carattere permanente ma solo occasionale e ciò sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa dell’imputato”. La predetta sentenza ha ritenuto, invece, che la conclusioni che avevano ispirato il giudice in primo grado non erano condivisibili poiché disattendevano palesemente un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di getto di cose pericolose, di cui all’art. 674 c.p., ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente, dato che la permanenza va richiesta solo quanto le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche legate al ciclo produttivo. (Cassazione Penale, Sez. I, 13.11.1997 n. 2598). In pratica, quindi, il Gip ha emesso erroneamente la sentenza di proscioglimento ignorando che anche un solo atto è idoneo a provocare un’emissione molesta e che non è necessario richiedere una condotta permanente per integrare il reato di cui all’art. 674 c.p.
In base a tale ricostruzione la Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza di proscioglimento dell’imputato reo di aver bruciato plastica incorrendo nel reato in questione, rinviando gli atti al Tribunale per il prosieguo.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Avvocato Express | Lug 31, 2016 | Senza categoria
D. Tappeto non segnalato, un ragazzo inciampa e finisce a terra: caduta frutto di disattenzione, danno risarcibile?
R. No! Respinta la richiesta di risarcimento. Esclusa la responsabilità della società proprietaria della struttura sportiva dove si è verificato l’incidente. Il capitombolo, difatti, è stato provocato, secondo i giudici, dal comportamento superficiale tenuto dal ragazzo. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 15718/16; depositata il 28 luglio).
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da Avvocato Express | Lug 31, 2016 | Senza categoria
D. Il conducente che esaurisce i crediti torna sui banchi di scuola?
R. Si! Chi resta senza punti patente e riceve l’invito per sottoporsi tempestivamente agli esami di revisione della licenza o della patente professionale non deve trascurare l’intimazione per non perdere definitivamente l’idoneità alla guida. Superato l’esame di teoria l’aspirante pilota potrà poi ottenere il foglio rosa per rimettersi al volante con l’istruttore a fianco. Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con la circolare n. 16729 del 22 luglio 2016.
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D. Merce in vendita in strada, mere analogie con marchi noti: ‘vu cumprà’ non punibile oppure si?
R. Azzerata la condanna a quattro mesi di reclusione e 2mila euro di multa decisa in appello. I prodotti offerti dal venditore senegalese e sequestrati dalla Guardia di Finanza appaiono solo analoghi, e in modo grossolano, a marchi di qualità, conosciutissimi dal grande pubblico. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 33079/16; depositata il 28 luglio)
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