Prostituzione e conseguenze penali

Prostituzione e conseguenze penali

D. Dare un passaggio in auto ai trans configura i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione?

R. L’uomo ha spiegato di aver solo fatto un favore ai tre transessuali, da lui accompagnati nel luogo dove sono soliti prostituirsi. Tale giustificazione, però, non viene ritenuta sufficiente dai Giudici, anche alla luce del monitoraggio effettuato dalle forze dell’ordine. Consequenziale la condanna per favoreggiamento e sfruttamento dell’attività di meretricio svolta dai transessuali. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 35193/16; depositata il 22 agosto)

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Sfruttamento della prostituzione

Sfruttamento della prostituzione

D. Meretricio consapevole o inconsapevole?

R. L’atto sessuale diventa atto di prostituzione soltanto se è presente l’elemento retributivo. Di conseguenza, non ricorre la fattispecie di sfruttamento del meretricio nel caso in cui un soggetto si faccia consegnare denaro da un terzo al fine di procurargli incontri sessuali con una donna che, però, è ignara delle pretese economiche richieste al partner.  (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 28196/16; depositata il 7 luglio)

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Mancato deposito degli esiti dell’alcooltest

Mancato deposito degli esiti dell’alcooltest

D. Guida in stato di ebrezza: il mancato deposito degli esiti dell’alcotest nei termini comporta alcuna nullità del procedimento?

R. Qualora gli esiti dell’alcoltest non siano depositati presso la Segreteria del P.M. nel termine prescritto di tre giorni, e non sia dato dunque avviso al difensore, la prova dello stato di ebrezza non diventa inutilizzabile, ma sposta solo i tempi per l’esercizio delle attività difensive. (Corte di Cassazione con la sentenza n. 134976 depositata il 18 agosto 2016).

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Canone RAI e rimborso

Canone RAI e rimborso

Come chiedere il rimborso dell’importo del canone RAI non dovuto?

Chiunque ha ricevuto una bolletta con l’importo del canone RAI ed aveva presentato la dichiarazione sostitutiva, può richiedere il rimborso seguendo le istruzioni indicate nel  provvedimento n. 125604/2016 pubblicato il 2 agosto 2016 dall’Agenzia Entrate.

In poche parole, il contribuente può inviare un’istanza, con raccomandata, allo Sportello Abbonamenti TV dell’Agenzia delle Entrate. La domanda va inviata, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. L’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

In alternativa può presentare la dichiarazione anche on line, in due modalità: 1. tramite un’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o dall’erede;  2. tramite un intermediario abilitato (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro…). Fa fede la data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica. L’istanza in via telematica potrà essere presentata dal 15 settembre 2016. Il modello è disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

Può inviare il modello il contribuente che abbia presentato la dichiarazione sostitutiva, nel caso in cui lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali). Sono esenti gli over 75 che presentano un reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di autocertificazione che chi non possiede un televisore può presentare per non pagare il canone Rai. La dichiarazione ha validità annuale, pertanto, dovrà essere presentata ogni anno. È necessario presentare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello. Dovranno compilarlo e inviarlo i titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (o l’erede di un titolare d’utenza elettrica defunto) che non sono in possesso di un televisore. Affinché avesse effetto per l’intero canone dovuto per il 2016, la dichiarazione doveva essere presentata, a mezzo posta oppure telematicamente, entro il 16 maggio. Comunque sia, il contribuente che non avesse fatto in tempo a presentare la domanda entro questa data, può ugualmente presentarla dal 1° luglio al 31 gennaio 2017: in questo caso la dichiarazione è valida per l’intero canone dovuto per il 2017.

Premesso che per il Ministero dello Sviluppo Economico non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, e ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare, le condizioni necessarie per presentare la dichiarazione sono:  1. Nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico;  2. Nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un altro apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento; 3. Il canone è stato già pagato da un componente della famiglia intestatario di un’utenza elettrica: in questo caso se un altro componente della famiglia è titolare di un’altra utenza elettrica, deve mandare l’autocertificazione, fornendo codice fiscale della persona intestataria del canone (per es. due persone che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate; 4. I contribuenti che attivano nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare l’autocertificazione entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione dell’utenza (per es.: attivazione utenza elettrica il 15 maggio, autocertificazione entro il 30 giugno). Per le utenze attivate a gennaio e febbraio 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 30 aprile 2016, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

Secondo il citato provvedimento, può presentare la domanda di rimborso il contribuente che ha pagato il canone tramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha versato il canone anche con modalità diverse dall’addebito.

Altresì, viene ammessa la domanda di rimborso anche se il contribuente ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica.

I rimborsi verranno effettuati dalle imprese elettriche con un accredito sulla prima fattura utile o con altre modalità, e l’erogazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie per il rimborso. Se il rimborso da parte delle imprese elettriche non va a buon fine, sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Occorre ricordare che le utenze interessate sono quelle domestiche nelle abitazioni di residenza, cioè quelle caratterizzate dalle sigle D1, D2 o D3. Riconoscere l’importo relativo al canone RAI è semplice, perché la voce è indicata nella bolletta in una voce a parte rispetto al resto. La bolletta su cui è addebitato il canone è la prima utile dopo il 1° luglio 2016, quindi quella con i consumi relativi al periodo precedente il mese di luglio. Se la bolletta è bimestrale e arriva ad agosto, l’importo è addebitato in quella relativa al bimestre giugno-luglio.

Il canone Rai per il 2016 è pari a 100 euro, di cui 92,18 euro di canone vero e proprio, 3,69 euro di Iva e 4,13 euro di tassa di concessione governativa. Occorre ricordare che le rate del canone hanno scadenza il primo giorno di ogni mese, da gennaio ad ottobre, pertanto, nella prima bolletta successiva al 1° luglio vengono addebitate le rate del canone scadute fino a quel momento (ovvero 7 rate da 10 euro ciascuna). A esempio se si riceve una bolletta con scadenza il 22 luglio, la fattura conterrà anche la rata scaduta il 1° luglio e, quindi, insieme ai consumi relativi all’elettricità compariranno anche i 70 euro del canone relativi ai primi sette mesi di canone del 2016. Se, invece, la bolletta scade il 22 agosto, l’importo complessivo conterrà anche gli 80 euro del canone Rai da gennaio ad agosto.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Sosta a pagamento

Sosta a pagamento

E’ sanzionabile il conducente che ha il biglietto scaduto?

L’autista che parcheggia sulle strisce blu senza corrispondere alcun importo incorrerà nella sanzione di 41 euro prevista dall’art. 157 del codice della strada, mentre chi tarda a spostare il mezzo nonostante il regolare biglietto sarà tenuto a pagare una multa di 25 euro. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 16258/2016, depositata il 3 agosto.

Il caso. Un conducente era stato sanzionato poiché aveva lasciato il veicolo in sosta in zona a pagamento oltre il tempo consentito. Contro questa infrazione l’interessato proponeva ricorso fino in cassazione lamentando che chi paga il ticket, ma non integra il versamento, non incorre in sanzioni stradali ma solo in questioni civilistiche.

È doveroso fare presente che:

– l’art. 157, comma 6, C.d.S. prevede che “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”;

– l’art. 7, comma 15, C.d.S. prevede che “Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 99,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.”

L’art. 7, comma 15, CdS disciplina esclusivamente il caso in cui la sosta vietata (e dunque non ammessa, secondo quanto previsto da altre disposizioni di legge) si protragga per un periodo superiore a ventiquattro ore, comminando una sanzione di natura amministrativa.

L’articolo 157, comma 6, invece, disciplina la sosta autorizzata per un tempo limitato (non vietata), limitandosi, però, a prescrivere che i conducenti segnalino l’orario di inizio della sosta, nulla disponendo in merito alla natura dell’eventuale protrarsi di detta sosta oltre il tempo consentito. Altresì, la stessa disposizione non fa alcun riferimento alla sosta a pagamento, ma soltanto alla sosta consentita per un tempo limitato (quale può essere anche la sosta gratuita, prevista in apposite aree, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, etc., per favorire “carico/scarico” di passeggeri). Inoltre, è evidente che la norma in questione, qualsiasi fattispecie disciplini, non commina alcuna sanzione, di qualsivoglia natura, per i comportamenti ivi dedotti. La fattispecie della sosta consentita a pagamento, che continui oltre lo scadere del ticket, non è disciplinata dal Codice della Strada, né quest’ultimo commina alcuna sanzione per il suddetto comportamento.

Da quanto sopra, si potrebbe concludere che né l’infrazione in questione né le relative sanzioni ricadono nel Codice della Strada, benché parte della dottrina, della giurisprudenza e degli enti pubblici asseriscono il contrario. Infatti, in dottrina e giurisprudenza si è ipotizzato che le stesse siano dei meri inadempimenti contrattuali di natura privatistica nei confronti del Comune competente territorialmente.

La natura della citata infrazione, però, non è pacifica e chiara né nella giurisprudenza, né nei provvedimenti ministeriali e di enti locali.

Il Ministero dell’interno, con proprio parere del 26 agosto 2003, ha aderito alla prima tesi, affermando che, in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre l’orario autorizzato dal contrassegno esposto, si deve applicare la procedura di infrazione disciplinata dal Codice della Strada.

D parere contrario è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con propria nota prot. n. 74779 del 30 luglio 2007, ha aderito alla seconda tesi, sostenendo che la fattispecie in questione non costituisce violazione del Codice della Strada ma inadempimento contrattuale, con la conseguenza che il cittadino dovrà al Comune soltanto il pagamento della differenza eccedente quanto attestato dal contrassegno di sosta,  integrato da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali, ma non una sanzione amministrativa, come quantificata nel Codice della Strada. L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con comunicato del 21 marzo 2014, ribadendo la posizione storicamente assunta dai Comuni, ha affermato “L’ANCI ritiene inesatto e difforme dal dato normativo la comunicazione veicolata dal MIT sul regime sanzionatorio applicabile in caso di sosta illimitata a pagamento dei veicoli nei centri abitati“; pertanto, in caso di mancato pagamento del ticket, la multa è quella prevista dall’art. 157 C.d.S. (41 euro) e in caso di sosta oltre al tempo consentito la sanzione è quella prevista dall’art. 7 C.d.S. (25 euro).

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione statuendo: 1. l’art. 157 del C.d.S. sanziona sia chi non segnala l’orario di inizio della sosta sia chi non attiva il dispositivo di controllo della durata del parcheggio; 2. Spetta al Sindaco regolamentare il parcheggio a pagamento; 3. Se l’automobilista espone un tagliando scaduto (come confermato anche dai giudici contabili) si devono applicare le regole del codice stradale, ovvero una sanzione di 25 euro ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.

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Locazione e mancanza del certificato di agibilità

Locazione e mancanza del certificato di agibilità

E’ possibile locare un appartamento se in manca il certificato di agibilità?

La mancanza del certificato di abitabilità non comporta l’impossibilità di locare l’immobile compravenduto né l’automatico deprezzamento del medesimo, sicché il risarcimento, in assenza di specifici riscontri probatori per le citate voci di danno, va limitato all’esborso necessario alla regolarizzazione urbanistico-edilizia. Ciò è quanto stabilito il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1620 del 20 giugno 2016.

Il caso. Gli acquirenti di un edificio, risalente agli anni cinquanta, lamentavano il fatto che la mancanza del certificato di abitabilità aveva causato loro un danno derivante sia dal mancato perfezionamento del contratto con una società interessata alla locazione biennale dell’immobile sia dal deprezzamento del medesimo. Si costituivano in giudizio i venditori eccependo nel merito: 1. il certificato di abitabilità non era previsto al tempo della costruzione dell’edificio  e, dunque, la mancanza dello stesso era da ritenersi legittima; 2. con riferimento al quantum della pretesa, non risultava dimostrato né il lucro cessante di cui al prospettato accordo locatizio né il deprezzamento del bene ma, a parere dei convenuti, erano state provate soltanto le spese sostenute per l’ottenimento della certificazione amministrativa, di cui offrivano il rimborso.

Il Tribunale competente rigettava le pretese degli attori poiché infondate e/o non adeguatamente provate.

Secondo il Giudice di prime cure, per quanto concerneva l’an della domanda attorea, non era condivisibile la tesi difensiva dei convenuti, rilevando che già il Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 1265/1934, entrato in vigore in epoca antecedente la costruzione dell’immobile, aveva introdotto una licenza di abitabilità finalizzata a comprovare le condizioni di salubrità dell’ambiente e la regolarità degli impianti, sicché “può ritenersi che la dichiarazione contenuta a pag. 7 del rogito notarile, con cui i venditori garantiscono la regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile, ricomprenda anche tale certificato.

Per quanto concerneva il quantum, il Giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrata l’esistenza di un accordo per la locazione dell’immobile. Da un lato, il Giudice ha ritenuto inattendibile la dichiarazione sottoscritta dall’agente, che avrebbe svolto l’attività di intermediario nell’affare, poiché tale dichiarazione non indicava il nominativo della società interessata alla conduzione, e nemmeno ha ammesso la prova testimoniale a conferma del documento: “al proposito si osserva come, comunque, la evidenziata inidoneità probatoria di tale dichiarazione rende la suddetta prova ininfluente; per di più a tal riguardo si ribadisce quanto già affermato con l’ordinanza del 13.10.2013 e cioè che la testimonianza in questione, in quanto a conferma di prova scritta unilateralmente predisposta, non risulta capitolata su fatti specifici, con la conseguente inammissibilità”. Dall’altro lato, viene correttamente osservato che la mancanza del certificato di abitabilità non è di ostacolo alla locazione dell’immobile, dal momento che, per costante giurisprudenza, “il mancato rilascio di concessioni o licenze amministrative alla destinazione d’uso dei beni immobili – ovvero alla abitabilità dei medesimi – non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio” (Cassazione Civile n. 12708/2010).

Al contrario, secondo l’opinione del Tribunale, il mancato perfezionamento del rapporto locatizio è verosimilmente dipeso dalla ristrutturazione dei locali i cui lavori sono stati avviati subito dopo il rogito di acquisto e proseguiti per una durata di ben tre anni.

Per quanto concerne l’asserito deprezzamento del bene, il Giudice ha ritenuto non dimostrata anche tale pretesa, facendo leva sul principio di diritto secondo cui “la mancanza del certificato di abitabilità dell’appartamento venduto, poiché non rispondente alle prescrizioni edilizie, è causa di un deprezzamento del bene, commisurabile, qualora il compratore agisca per il risarcimento del danno, alle spese presuntivamente necessarie per il compimento degli adempimenti sufficienti ad ottenere la licenza di abitabilità” (Cassazione Civile n. 7529/2003). E ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che gli attori avevano ottenuto la certificazione amministrativa in pendenza del giudizio, dal che ne consegue “l’inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e l’effettiva conformità dell’immobile alle norme urbanistiche”.

Alla luce di quanto sopra detto, il Tribunale rigettava le pretese degli attori poiché infondate e/o non adeguatamente provate riconoscendo loro soltanto il risarcimento pari alla somma già offerta dai convenuti a titolo di rimborso per le spese amministrative di ottenimento del certificato.

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Il Condominio e l’istituzione di un fondo cassa

Il Condominio e l’istituzione di un fondo cassa

D. Il condominio può deliberare l’istituzione di un fondo cassa per l’esecuzione di interventi di manutenzione, anche se non ancora deliberati?

R. E’ legittima l’istituzione di un fondo cassa per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile, laddove gli interventi da eseguire siano individuati e individuabili, anche se non ancora deliberati.

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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.

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Affidamento e dieta vegana

Affidamento e dieta vegana

D. La dieta vegana ben condotta non provoca malnutrizioni, il minore può seguirla anche a scuola?

R. Si! Il consulente tecnico del Tribunale di Monza accerta che non è la dieta vegana a causare la malnutrizione in un bambino, ma è la sua mal conduzione a provocarla. Si dispone pertanto che il Comune, affidatario del minore, comunichi alla scuola da questi frequentata che il bambino può seguire una dieta vegana con obbligo, peraltro, di controlli medici periodici.

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Termine per il deposito dell’istanza di mediazione

Termine per il deposito dell’istanza di mediazione

D. Il termine di quindici giorni per depositare l’istanza di mediazione è perentorio?

R. No! Il termine di quindici giorni, assegnato dal Giudice per il deposito dell’istanza di mediazione, non è perentorio. Il deposito oltre il suddetto termine non determina l’improcedibilità della domanda, a meno che il tentativo non sia stato espletato a breve distanza dall’udienza. (Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza n. 14185/16; depositata il 14 luglio)

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Garanzia fidejussoria e principi di correttezza e buonafede

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D. Se la Banca concede credito “rischioso” il fidejussore ne risponde?

R. No, non ne risponde. La garanzia fidejussoria è nulla quando il comportamento della banca beneficiaria della fidejussione violi, nei confronti del fidejussore, i principi di correttezza e buonafede nell’esecuzione del contratto, e ciò si verifica anche quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, con conseguente consapevolezza da parte della banca della situazione di irreversibile insolvenza (Corte di Cassazione con la sentenza n. 16827 depositata il 9 agosto 2016).

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