D. Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla procreazione assistita viola la Costituzione?

D. Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla procreazione assistita viola la Costituzione?

R. L’esclusione delle coppie omosessuali dalla procreazione medicalmente assistita non è fonte di alcuna distonia legislativa e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

(Corte Costituzionale, sentenza n. 221/19; depositata il 23 ottobre)

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La domanda di demolizione di un bene in comproprietà va estesa a tutti i comproprietari

La domanda di demolizione di un bene in comproprietà va estesa a tutti i comproprietari

Nell’azione legale volta alla riduzione in pristino di una abitazione in proprietà o possesso di più persone, una sentenza che venga pronunciata non nel contraddittorio di tutti i proprietari/possessori risulterà invalida e inutiliter data, per il fatto che l’eventuale demolizione del bene comporterebbe pregiudizi per tutti i succitati soggetti, non essendo ipotizzabile una riduzione in pristino limitata alla quota di un solo comproprietario. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 27361/2019, depositata il 24 ottobre. 

Il caso. La proprietaria di un appartamento al primo piano di un edificio, nonché dell’attigua cucina realizzata in luogo di una preesistente legnaia e latrina, agiva in giudizio avverso la proprietaria dell’appartamento sito al terzo piano del medesimo stabile in quanto quest’ultima aveva realizzato, in adiacenza al preesistente fabbricato, una costruzione che sovrastava la sua cucina e occupava in parte abusivamente un terreno di sua proprietà. La nuova struttura, inoltre, era stata realizzata con l’apertura di luci a distanze inferiori a quelle prescritte dalla legge. Per tali motivi parte attrice domandava la riduzione in pristino della struttura realizzata dalla convenuta, o quantomeno l’arretramento della stessa fino al rispetto delle distanze legali e dei confini e il conseguente risarcimento dei danni e pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo la legittimità della costruzione, in quanto realizzata conformemente a quanto stabilito nell’atto di divisione del 1951, con il quale era stato riconosciuto alla madre, sua dante causa, il diritto di costruire nuovi vani a oriente del fabbricato, usufruendo gratuitamente del muro esistente. Inoltre, con diverso atto di citazione la proprietaria dell’abitazione del terzo piano citava in giudizio i proprietari dell’appartamento del secondo piano, anch’essa lamentando alcune presunte illiceità nelle costruzioni dagli stessi realizzate. Il Tribunale di prime cure in primo luogo disponeva la riunione dei giudizi per comunanza dell’oggetto, ammettendo in seguito istanza di CTU sui luoghi al fine di comprendere lo stato degli stessi. All’esito dell’attività istruttoria, il Giudice di primo grado riconosceva le ragioni dell’attrice e condannava la convenuta all’arretramento della propria abitazione con riguardo alla porzione edificata sul terreno attoreo, alla rimozione delle vedute realizzate senza il rispetto delle distanze legali e rigettava tutte le restanti domande dichiarandole inammissibili.

Avversa tale sentenza, parte convenuta interponeva appello lamentando principalmente l’invalidità della decisione di prime cure per mancata integrazione del contraddittorio. La Corte d’Appello territoriale accoglieva l’appello e dichiarava la nullità della sentenza appellata, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, rimetteva le parti davanti al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. e compensava le spese del grado di appello.

Avversa tale sentenza, la proprietaria dell’appartamento del piano terra proponeva ricorso per cassazione lamentando la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 949, 950 e 873 c.c., artt. 102 e 354 c.p.c.. Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’Appello aveva errato nel riformare la decisione del giudice di prime cure. Infatti, il Tribunale aveva correttamente accolto la domanda di riduzione in pristino della parte edificata in violazione delle normative sulle distanze, limitatamente alla convenuta. Stante la condanna limitata alla sola convenuta, pertanto, non vi sarebbe stato alcun bisogno di integrazione del contraddittorio con gli altri comproprietari delle unità immobiliari del complesso abitativo. I Giudici di legittimità rigettavano totalmente tale ricostruzione ritenendo che la Corte d’Appello territoriale aveva valutato correttamente la necessità dell’integrazione del contraddittorio, stante la situazione di condivisione e comproprietà all’interno delle abitazioni oggetto di causa. Altresì, l’abitazione costruita sul terreno dell’attrice era di proprietà della sola convenuta, ma, come emerso dalla C.T.U., l’intero complesso abitativo era costruito in modo da essere interamente connesso e sostenuto dalle medesime strutture di modo che “con riferimento al caso di specie, la innegabile necessità di un intervento di abbattimento coinvolgente le strutture portanti dell’edificio, quali i pilastri, i solai e i muri comuni, come desumibile dal contenuto della svolta ctu, avrebbe dovuto comportare, alla stregua degli enunciati principi, la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti proprietari dei beni sui quali tale intervento era destinato a incidere”. Le ragioni della parte ricorrente, peraltro, non suggerivano alcun vizio logico nella sentenza della Corte d’Appello e riguardavano unicamente una revisione delle circostanze di fatto oggetto della causa, inammissibile in grado di legittimità. Pertanto, secondo il Supremo Collegio, correttamente la Corte d’Appello aveva ritenuto la decisione di prime cure inutiliter data e aveva disposto ai sensi dell’art. 354 c.p.c. la rimessione del giudizio al primo grado.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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D. La condanna per responsabilità processuale aggravata è incensurabile in sede di legittimità?

D. La condanna per responsabilità processuale aggravata è incensurabile in sede di legittimità?

R. Il riscontro di ragionevolezza della statuizione assunta in sede di reclamo ex art. 96, comma 3, c.p.c. si sottrae a censura di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., trattandosi di una questione di mero fatto che può essere indagata dalla Corte di Cassazione solo per i ricorsi proposti avverso le sentenze depositate prima dell’11.09.2012.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 27326/19; depositata il 24 ottobre)

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D. Tra violazione e verbale passano cinque minuti: si può comunque parlare di “contestazione immediata”?

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R. Respinta l’obiezione proposta dal difensore dell’automobilista e centrata proprio sul lasso temporale trascorso tra l’irregolarità alla guida e la stesura del verbale. Quei cinque minuti sono da ritenere un tempo ragionevole, anche perché i carabinieri intervenuti hanno prima dovuto fermare il veicolo, che circolava contromano in alcune curve, ed evitare ulteriori pericoli agli utenti della strada, poi hanno dovuto materialmente redigere il verbale.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 27258/19; depositata il 24 ottobre)

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D. La validità delle dichiarazioni sostitutive per ottenere il beneficio “prima casa” è riservato alle giovani coppie?

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R. Le dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato devono rispondere ai dati risultanti dai pubblici registri; ciò vale anche per quelle dichiarazioni finalizzate ad ottenere agevolazioni fiscali, poiché in tale settore risulta imprescindibile il parametro oggettivo costituito dai registri anagrafici ed evitare così eventuali elusioni delle finalità assistenziali della normativa vigente in materia.  

(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7130/19; depositata il 21 ottobre)

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D. La pensione di invalidità rientra nel novero di beni esclusi dal fallimento?

D. La pensione di invalidità rientra nel novero di beni esclusi dal fallimento?

R. In tema di beni non compresi nel fallimento, la voce “pensioni”, annoverata nell’art. 46 l.fall., si riferisce anche a quelle di invalidità, poiché assolvono una funzione di reintegra della diminuita capacità lavorativa, quale danno causato al soggetto dalla sopravvenuta invalidità nel tempo presente, come in quello futuro.  

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 25629/19; depositata l’11 ottobre)

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L’accertamento della proprietà esclusiva del box nei confronti di chi si svolge?

L’accertamento della proprietà esclusiva del box nei confronti di chi si svolge?

La richiesta di un terzo che, agendo avverso un Condominio, si affermi esclusivo proprietario di un locale e pretenda di farlo con la proposizione di una domanda volta al giudicato di accertamento e di condanna al rilascio del locale medesimo, si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini. Questa è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione II Civile, ordinanza n. 26208/2019, depositata il 16 ottobre.

Il caso. Con atto di citazione il proprietario di un box conveniva in giudizio il Condominio, chiedendo che venisse accertato il suo esclusivo diritto di proprietà sul locale terraneo adibito a box, facente parte del fabbricato condominiale, con conseguente condanna del Condominio al rilascio e allo sgombero dello stesso. Il convenuto, costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la causa essere istaurata nei confronti dei singoli condomini e, nel merito, deduceva che il bene rivendicato era di proprietà condominiale. Il Tribunale competente rigettava l’eccezione di legittimazione e accoglieva la domanda, accertando il diritto di piena proprietà dell’attore sul bene oggetto di causa e condannando il Condominio all’immediato rilascio dello stesso.

Avverso tale sentenza, Il Condominio interponeva appello. La Corte d’appello territoriale riteneva fondata l’eccezione, formulata dall’appellato, di difetto di legittimazione dell’amministratore del Condominio per mancanza di deliberazione autorizzativa dell’assemblea alla proposizione dell’impugnazione, non trattandosi di causa che l’amministratore poteva autonomamente proporre ex art. 1130 c.c., n. 4 e dichiarava così inammissibile l’appello.

Avverso tale sentenza, il Condominio proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo di doglianza con cui si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 75 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello ritenuto necessaria, ai fini della proposizione dell’appello da parte dell’amministratore del Condominio, la previa deliberazione dell’assemblea dei condomini o, quantomeno, la ratifica successiva del suo operato, non rientrando la controversia tra quelle che l’amministratore poteva autonomamente proporre – era il rilievo della non integrità del contraddittorio. Secondo gli Ermellini, << la domanda di un terzo il quale, agendo contro il condominio, si affermi proprietario esclusivo e pretenda di farlo con una domanda mirante al giudicato di accertamento e di condanna al rilascio del bene si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini, “stante la condizione di comproprietari dei beni comuni e la portata delle azioni reali, che incidono sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, avente reale interesse a contraddire” >>. Pertanto, dovevano dichiararsi nulli i procedimenti instaurati nei primi due gradi di giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini.

Per tali motivi la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata con rinvio.

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D. L’interesse ad impugnare si fonda sul principio della soccombenza?

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R. Nell’ipotesi in cui la causa venga rimessa al giudice di primo grado non sussiste alcun interesse sostanziale delle parti ai fini dell’impugnazione, considerato che il merito della domanda sarà deciso in quella sede, non configurandosi, dunque, nessuna soccombenza. Da ciò deriva la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..  

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 26246/19; depositata il 16 ottobre)

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D.Iscritta a sua insaputa a un sito d’incontri: è condannabile l’ex partner?

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R. La registrazione al sito e l’inserimento dei dati personali della donna sono avvenuti con un ‘IP’ riconducibile all’utenza telefonica mobile del partner. Indiscutibile, quindi, la condotta da lui tenuta, consistita in un illecito trattamento dei dati personali della ex compagna.  

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 42565/19; depositata il 17 ottobre)

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D. Sposi insoddisfatti per il banchetto: va comunque pagato il ristoratore ?

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R. Sacrosanta la pretesa del titolare della struttura che ha ospitato il ricevimento nuziale: egli dovrà percepire l’intera cifra pattuita cogli sposi. Irrilevanti le lamentele della coppia per la scarsa qualità del cibo e del servizio: tale elemento non basta per parlare di danno esistenziale. Peraltro, aggiungono i Giudici, moglie e marito avrebbero dovuto essere più tempestivi e segnalare la loro insoddisfazione entro 60 giorni dal ricevimento.  

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 26485/19; depositata il 17 ottobre)

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