Tutti i
condomini devono partecipare alle spese di conservazione del tetto le parti dell’edificio condominiale
volte a preservarlo da agenti atmosferici e da infiltrazioni di acqua piovana o
sotterranea rientrano tra le cose comuni, proprio per la loro funzione necessaria
all’uso collettivo. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez.
VI Civile – 2, ordinanza n. 24927/2019, depositata il 7 ottobre.
Il caso. La
Corte territoriale confermava quanto deciso dal Tribunale competente sulla
impugnativa della delibera assembleare, ravvisando l’obbligo della condomina
ricorrente di concorrere alle spese di manutenzione del tetto del fabbricato,
in quanto strutturalmente destinato anche alla protezione dell’atrio comune,
seppur non sovrastante alcuna unità immobiliare di proprietà esclusiva della
stessa. La ricorrente evidenziava che i giudici di secondo grado si erano posti
in contrasto col principio affermato dalla Corte di Cassazione n. 11484/2017,
non rinvenendosi alcuna “comunione della copertura” ex art. 1117
c.c., coinvolgente le sue proprietà, in relazione al tetto, in quanto le unità
immobiliari appartenenti alla stessa non si trovavano al di sotto della
proiezione verticale del medesimo tetto oggetto di ristrutturazione.
Avverso
tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione. Secondo un ormai consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità “le
parti dell’edificio in condominio – quali, nella specie, muri e tetti (art.
1117 c.c., n. 1), ovvero le opere ed i manufatti fognature, canali di scarico e
simili (art. 1117 c.c., n. 3), deputati a preservare l’edificio condominiale da
agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea,
rientrano, per la loro funzione necessaria all’uso collettivo, fra le cose
comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in
misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi
della prima parte dell’art. 1123 c.c., non ricomprendendosi, per contro, fra
quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura
diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui
all’art. 1123 c.c., commi 2 e 3. La ripartizione delle spese di manutenzione
proporzionate all’uso delle cose comuni o correlate all’utilità che se ne
tragga non si giustifica, infatti, con riferimento a quelle parti, come il
tetto (o la facciata), che costituiscono le strutture essenziali ai fini
dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e che sono
destinate a servire in maniera eguale ed indifferenziata le varie unità
immobiliari dell’edificio”. Continuavano gli Ermellini affermando che “in un
risalente precedente, si spiegava ancor meglio come il principio della
proporzione fra quota di proprietà e concorso nei vantaggi e nei pesi della
cosa comune vige allo stato puro nella comunione, mentre non è sufficiente nel
condominio, giacché, essendo tale istituto caratterizzato dalla coesistenza di
un regime di comunione con molteplici proprietà individuali, l’intensità del
godimento delle cose ed impianti comuni da parte dei condomini può obiettivamente
risultare diversa a seconda del rapporto in cui con quelle cose ed impianti si
trova (di fatto) il bene oggetto di proprietà esclusiva; di tal che, in sede di
riparto delle spese di manutenzione del tetto, quel che veramente rileva non è
tanto l’appartenenza del tetto medesimo ad alcuni o a tutti i condomini, quanto
la funzione di copertura, senza che con ciò, peraltro, si possa dire che solo i
proprietari dei vani posti nella verticale sottostante alla zona da riparare
siano tenuti alla relativa spesa, poiché non può, almeno in linea generale,
ammettersi una ripartizione per zone di un medesimo tetto”. Ed ancora. Nel caso
de quo, neppure trovava perciò applicazione il regime sulle spese stabilito
dall’art. 1126 c.c., (cui si riferiva Cass. Sez. 6 – 2, 10/05/2017, n. 11484),
il quale disciplinava soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico
solare, propriamente inteso, di uso esclusivo, ossia di quella superficie
terminale dell’edificio dotata di accessibilità ed adibita, quale accessorio, oltre
che alla funzione di copertura, alla utilizzazione esclusiva di uno degli
appartamenti in forza di diritto, di carattere reale o personale, che risultava
dal titolo. Solo allorquando il tetto dell’edificio in Condominio fosse di
proprietà esclusiva di uno dei partecipanti, si era ritenuto in giurisprudenza
che le spese di manutenzione dello stesso dovessero ripartirsi con i criteri di
cui all’art. 1126 c.c., come, appunto, stabilito per i lastrici solari di uso
esclusivo.
Per tali
motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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R. Ai fini della validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. è da considerarsi persona “addetta all’ufficio” colui che si qualifichi come collega di studio dell’avvocato destinatario dell’atto in quanto la natura del rapporto stabilmente intercorrente fra detti soggetti fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell’atto, provvederà ad effettuare la consegna al destinatario medesimo.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 25477/19; depositata il 10 ottobre)
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R. Contenzioso ancora aperto tra un portalettere e Poste Italiane. Necessario un nuovo processo in appello per stabilire eventuali addebiti a carico dell’azienda per l’incidente subito dal lavoratore durante il proprio turno. Il dato relativo all’impiego autorizzato di un mezzo privato non può escludere a priori la responsabilità della società.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 25689/19; depositata l’11 ottobre)
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R. La sanzione inflitta ad un legale che, nell’esercizio del suo mandato difensivo e nell’interesse del cliente, abbia criticato e denunciato nelle opportune sedi il comportamento parziale e/o razzista di un giudice, non solo è sproporzionata e contraria a quanto necessario in uno Stato democratico, ledendo la sua libertà di espressione ex art. 10 Cedu, ma ha anche un effetto dissuasivo sull’intera categoria professionale. Infatti gli avvocati sarebbero, così, dissuasi dall’accettare difese tecniche, con conseguente ed ovvia lesione del diritto di accesso alla giustizia della collettività.
CEDU sez. III nel caso L.P. e Carvalho c. Portogallo (ric. 24845/13 e 49103/15) dell’8 ottobre.
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R. Il motivo di diversità di trattamento tra disabili muniti di patente e veicolo, e disabili costretti a ricorrere all’ausilio di familiari per spostarsi, previsto dal regolamento comunale, non può risiedere nell’intento di impedire abusi nell’impiego del permesso speciale da parte dei familiari medesimi: nonostante il descritto pericolo sussista, non può essere affrontato negando un diritto, bensì predisponendo un adeguato e severo sistema di verifiche e sanzioni. Il Comune, in tale contesto, ha posto in essere una condotta discriminatoria, come prevista dall’art. 2 l. n. 67/2006.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 24936/19; depositata il 7 ottobre)
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RLa precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 24907/2019, depositata il 4 ottobre.
Il caso. Gli
attori, nella qualità di genitori esercenti la podestà genitoriale sul proprio
figlio di quattro anni, convenivano in giudizio, i genitori del minore di 7
anni, per essere risarciti di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali
subite dal loro figlio, in seguito al sinistro verificatosi. La parte ricorrente
esponeva che il proprio figlio, mentre era tenuto per mano dalla madre, veniva
investito dalla bicicletta condotta dal figlio dei convenuti. A seguito
dell’incidente, il bimbo riportava lesioni personali (frattura gomito sinistro)
dalle quali erano derivanti postumi permanenti. Si costituivano i convenuti che
chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale competente accoglieva la
domanda attorea e condannava i convenuti al pagamento del risarcimento dei
danni subiti dal minore, con refusione delle spese di lite in favore del
procuratore degli attori.
Avverso
tale sentenza i convenuti interponevano appello, chiedendone l’integrale
riforma. La Corte di appello territoriale rigettava l’appello e condannava gli
appellanti al pagamento delle spese del giudizio in favore degli appellanti,
ritenendo sussistente la “culpa in educando” ex art. 2048 della parte
appellante.
Avverso
tale pronuncia gli appellanti proponevano ricorso per cassazione sulla base di
due motivi. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamentava la
“Violazione dell’art. 2048 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) in
riferimento alle conseguenze derivanti dall’assenza di prova certa in ordine
alle modalità dell’evento, nonché alla falsa applicazione dell’art. 2048 c.c.
concernente la responsabilità genitoriale”. I giudici di secondo grado,
non avrebbero interpretato correttamente l’art. 2048 c.c., il quale
presupponeva l’esistenza di un fatto illecito commesso dal figlio minore. Nel
caso de quo, parte ricorrente riteneva che non si fosse raggiunta la prova
dell’illiceità dell’accaduto. Inoltre, sosteneva che la responsabilità genitoriale,
prevista dal 2048 c.c., fondata su una presunzione di culpa in educando o in
vigilando, sarebbe stata superata quando l’illecito del figlio minore fosse
commesso nell’ambito della sua sfera di autonomia, la cui attività era
sottratta al costante controllo dei genitori. Pertanto, essendo il sinistro
avvenuto all’interno di un parco, in cui il bambino svolgeva solite attività di
svago, risultava impossibile per il genitore vigilare il proprio figlio. Con il
secondo motivo, parte ricorrente lamentava il fatto che la Corte avrebbe
commesso un’ulteriore violazione dell’art. 2048, nella parte in cui riteneva
che l’evento si fosse verificato per unica e sola responsabilità del loro
figlio. Lamentava che non si sarebbe raggiunta prova certa della causazione
dell’evento dannoso, il cui onere era a carico degli attori. Entrambi i motivi
venivano ritenuti inammissibili. Secondo
i giudici di legittimità era inutile l’osservazione che “l’illecito” compiuto dal minore
in sella alla propria bici era stato commesso nella sua sfera di autonomia, la
cui attività era sottratta al costante controllo dei genitori, nonché la
sottolineatura che l’incidente era avvenuto all’interno di un parco, in cui il
bambino svolgeva solite attività di svago e che, quindi, “risultava impossibile
per i genitori vigilare il figlio”. A fronte del sinistro occorso,
legittimamente, osservava il Supremo Collegio, si era ritenuta evidente la responsabilità
dei genitori per “non avere impartito al figlio una educazione sufficiente ad
impostare una corretta vita di relazione” e per “non avere svolto una vigilanza
adeguata in relazione all’età, all’indole e al carattere del figlio”. Allargando
l’orizzonte, poi, veniva preso in considerazione anche il tema – presentato
dalla difesa – della “precoce emancipazione dei minori, frutto del costume
sociale”. Su questo fronte, spiegava la Suprema Corte che tale presunta
“precoce emancipazione” non poteva né escludere né attenuare “la responsabilità
dei genitori”, i quali, anzi, “hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione
necessaria per non recare danni a terze persone nella loro vita di relazione” e
“debbono rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal
figlio sia riconducibile”.
Per tali
motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava
i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del
giudizio di legittimità.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità )
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nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre
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CLe luci che si aprono sul fondo altrui, fra un vano e l’altro di un medesimo edificio, con lo scopo di dare luce ed aria ad uno di essi, possono costituire oggetto di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 23943/2019, depositata il 25 settembre.
Il caso. Due coniugi, proprietari
di un appartamento posto
al primo piano di un Condominio denunciavano la
realizzazione abusiva nel cortile condominiale di un manufatto abusivo
in cemento (definito “gabbiotto”) in appoggio al muro perimetrale del
fabbricato e, per darvi aria e luce, era stata
aperta una finestra nel suddetto muro perimetrale, in corrispondenza
dell’unità immobiliare degli attori e, in particolare, di un loro ballatoio
(qualificato anche come terrazzino o come veranda). Pertanto, i coniugi chiedevano al convenuto la chiusura della suddetta
finestra. Il convenuto si costituiva eccependo che detta finestra
esisteva già prima dell’atto con cui gli attori avevano da lui acquistato il
loro appartamento e deduceva che il relativo mantenimento costituiva oggetto di
una servitù sorta per destinazione del padre di famiglia; in via
riconvenzionale chiedeva il ripristino del ballatoio degli attori, dai medesimi
abusivamente trasformato in vano abitabile, con reintegrazione della finestra
lucifera da loro arbitrariamente chiusa e risarcimento del danno.
Il Tribunale, cui la causa era stata
rimessa a seguito di declaratoria di incompetenza del pretore, condannava il
convenuto ad eliminare la “finestra lucifera prospiciente sulla veranda di
detti coniugi” e la Corte d’Appello territoriale confermava tale decisione,
argomentando che – trattandosi di luce irregolare, posta all’altezza di m. 2,20
dal pavimento, inferiore a quella prevista dall’art. 902 c.c., n. 2 – non
sarebbe stato consentito l’acquisto della relativa servitù per destinazione del
padre di famiglia.
Avverso tale sentenza i coniugi proponevano
ricorso per cassazione e, in particolare,
lamentavano che i giudici secondo grado non avevano adeguatamente valorizzato
la planimetria allegata al loro atto di acquisto, dalla quale non emergeva
l’esistenza della finestra in questione. Si sarebbe dovuto, quindi, attribuire
alla suddetta planimetria l’efficacia di “prova legale” prevalente rispetto
alle prove testimoniali che invece confermavano la precedente esistenza della
finestra. Si censurava, infatti, l’accertamento di fatto che la finestra in
oggetto fosse già esistente nel momento in cui i coniugi avevano acquistato
l’unità abitativa. Tale accertamento era presupposto del principio enunciato
già dalla Suprema Corte secondo cui “le luci che si aprono sul fondo
altrui, fra un vano e l’altro di un medesimo edificio, possono costituire
oggetto di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia”. Tale principio era applicato al caso in esame posto
che era stata accertata, correttamente in sede di merito, la preesistenza della
finestra rispetto alla separazione dell’appartamento acquistato dai coniugi
dalla residua proprietà del controricorrente. Pertanto, la questione relativa
alla preesistenza della finestra era una questione preclusa nel giudizio
definito con la sentenza gravata, a causa della natura chiusa del giudizio e
secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di rinvio operava
l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio.
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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R. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti a consulenti, notai e custodi in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario.
(Corte Costituzionale, sentenza n. 217/19; depositata il 1° ottobre)
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R. Essendo l’estratto di ruolo una fedele riproduzione della parte relativa alle pretese creditorie azionate contro il debitore mediante cartella esattoriale, esso costituisce da solo piena prova dell’entità e della natura del credito, a prescindere dalla notifica della relativa cartella.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 24442/19; depositata il 30 settembre)
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CLe norme del codice del consumo sono applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore, agendo per soddisfare esigenze di natura personale, non legate allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 19832/2019, depositata il 23 luglio.
Il caso. Il Tribunale
competente rigettava l’appello proposto da un Condominio contro la decisione
emessa dal Giudice di pace, avente ad oggetto l’opposizione proposta dalla
società costruttrice avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la
somma di Euro 4.799,48 a titolo di oneri condominiali. Il Giudice di secondo grado aveva, infatti, ritenuto
che la delibera condominiale sulla quale si fondava il suddetto decreto fosse
nulla, perché, a maggioranza, aveva previsto criteri di riparto degli
oneri in contrasto con il regolamento condominiale, ammettendo l’opposizione al decreto ingiuntivo e affermando la validità
della clausola contenuta nel suddetto regolamento che esonerava la società dal
pagamento degli oneri condominiali su tutte le unità immobiliari di sua
proprietà non ancora vendute, se non utilizzate.
Avverso tale sentenza, il Condominio proponeva ricorso per cassazione,
lamentando, tra i vari motivi, la vessatorietà della clausola di esonero per
via della sua durata illimitata, perché violava il principio contenuto
nell’art. 1123 c.c. producendo un significativo squilibrio tra i condomini.
Il Supremo Collegio dichiarava inammissibile la doglianza del ricorrente,
richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità ovvero
che le norme del Codice del consumo “sono applicabili alle convenzioni di ripartizione
delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico
proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili
all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e
sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà
esclusiva rivesta lo status di consumatore, agendo per soddisfare esigenze di
natura personale, non legate allo svolgimento di attività imprenditoriale o
professionale (ex plurimis, Cass. 07/07/2016, n. 16321; Cass. 24/06/2001, n.
10086)”. Nella fattispecie in esame, il Tribunale aveva escluso che la
vessatorietà della clausola potesse essere fatta valere nei confronti della
società, che era il soggetto beneficiario dell’esonero dalle spese, ma non allo stesso tempo venditore degli immobili in
questione.
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e
condannava il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle
spese del giudizio di legittimità.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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