D. La relazione dell’ufficiale giudiziario è soggetta a querela di falso?

D. La relazione dell’ufficiale giudiziario è soggetta a querela di falso?

R. Nel caso di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la relazione dell’ufficiale circa l’effettiva residenza (o dimora o domicilio) del destinatario dell’atto, presso l’indirizzo indicato dal notificante, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di ricorrere alla querela di falso.  

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 9049/20; depositata il 18 maggio)

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D. L’importo precettato limita l’oggetto del processo esecutivo?

D. L’importo precettato limita l’oggetto del processo esecutivo?

R. Il limite di cui all’art. 546, comma 1, c.p.c. e riferito all’importo del credito precettato, aumentato della metà, individua anche l’oggetto del processo esecutivo.  

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 9054/20; depositata il 18 maggio)

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Fatture immediate inviate oltre il dodicesimo giorno coincidente con festivo: è sanzionabile?

Fatture immediate inviate oltre il dodicesimo giorno coincidente con festivo: è sanzionabile?

L’obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione che rinvia al primo giorno lavorativo successivo “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo” (art.7 lett. h) DL 70/2011). Questo è ciò che ha risposto l’Agenzia delle Entrate il  14 maggio 2020, n. 129.  

Il caso. L’istante aveva certificato dei servizi resi emettendo “fatture immediate” datate 31 dicembre 2019 ed ottemperando al relativo obbligo di trasmissione al sistema d’interscambio (SdI) il 13 gennaio 2020, essendo il 12 gennaio 2020 un giorno festivo, e pertanto oltre i dodici giorni successivi previsti dal Decreto IVA (art. 21 c. 4 DPR 633/72). In merito alla sanzionabilità del suo comportamento, chiedeva chiarimenti all’Agenzia delle Entrate avanzando, come soluzione, l’applicazione della menzionata norma che disponeva, in fattispecie come quella prospettata, il rinvio dell’adempimento al primo giorno lavorativo successivo.

L’Agenzia delle Entrate chiariva che la disposizione di rinvio non poteva applicarsi al caso de quo poiché riguardava gli adempimenti che il contribuente doveva assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), era destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima potesse esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo). Nel caso in esame, dunque, la fattura immediata emessa oltre dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, era punibile con la sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00 per ciascuna operazione tardivamente documentata (art. 6 D.Lgs. 471/97), salva comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97).

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Requisiti minimi della strada per il posizionamento dell’autovelox

Requisiti minimi della strada per il posizionamento dell’autovelox

Le strade urbane di scorrimento, sulle quali possono essere installati dispositivi di controllo a distanza previa individuazione del Prefetto, sono definite dall’art. 2, comma 3, C.D.S. come “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8635/2020, depositata il 7 maggio. 

Il caso. Un automobilista impugnava il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 8, D.Lgs. n. 285/1992 per eccesso di velocità, rilevato a mezzo autovelox posizionato sulla strada, individuata dal Prefetto competente ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, C.D.S.. L’automobilista sosteneva che la strada in questione non aveva le caratteristiche di strada urbana di scorrimento previste dall’art. 2, comma 3, C.D.S. con conseguente illegittimità della deroga al principio della contestazione immediata della violazione. Il Giudice di Pace competente rigettava l’opposizione.

Avverso tale sentenza, l’automobilista interponeva appello. Il Tribunale riteneva legittimo il rilievo della violazione tramite autovelox, e la conseguente contestazione differita, ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, e pertanto confermava la decisione del giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza, l’automobilista proponeva ricorso per cassazione. Il ricorrente deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., D. Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2 e 3, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito dalla L. n. 168 del 2002, per avere il Tribunale affermato che si poteva ravvisare la strada urbana di scorrimento anche quando mancavano la corsia riservata ai mezzi pubblici, la banchina con marciapiede e le intersezioni a raso semaforizzate, essendo sufficienti la presenza di due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile. Gli Ermellini ritenevano fondato il motivo. Come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù della ratio legis di cui la L. n. 168/2002 (recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) il legislatore aveva inteso inserire le strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2, comma 3, lett. d), C.D.S. (autostrade e strade extraurbane) nel novero dei percorsi sui quali era ammesso l’uso di dispositivi di controllo a distanza. L’inserimento non era comunque automatico, posto che il legislatore aveva affidato al Prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rendeva necessario il controllo a distanza, ed aveva previsto che la selezione dovesse avvenire sulla base della valutazione degli elementi espressamente indicati nel D.L. n. 121 del 2002, art. 4, valeva a dire il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche ed il traffico della strada, condizioni che dovevano essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti dei soggetti controllati. Nella valutazione affidata al Prefetto, che qui esercitava attività amministrativa insindacabile, si realizzava il bilanciamento tra le esigenze, altrimenti incompatibili, di garantire la sicurezza nella circolazione e di non penalizzare la fluidità del movimento veicolare che si svolgeva sulle strade “di scorrimento”. Sulla base di ciò, richiamando il testo dell’art. 2, comma 3, C.D.S. che definiva le strade urbane di scorrimento, il Supremo Collegio sottolineava che gli elementi della corsia riservata ai mezzi pubblici e delle intersezioni semaforiche fossero “eventuali”, mentre erano elementi strutturali necessari la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale competente nella persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

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d. Il datore di lavoro non può negare lo smart working, in maniera irragionevole o discriminatoria al lavoratore?

d. Il datore di lavoro non può negare lo smart working, in maniera irragionevole o discriminatoria al lavoratore?

R. Ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n 81. Ove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute.  

(Tribunale di Grosseto, sez. Lavoro, ordinanza depositata il 23 aprile 2020)

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