D. Lastra di ghiaccio sul marciapiede: è colpa del Comune per il capitombolo dell’anziana signora?

D. Lastra di ghiaccio sul marciapiede: è colpa del Comune per il capitombolo dell’anziana signora?

R. Ricostruito nei dettagli l’episodio, si è appurato che la caduta è stata provocata dal ghiaccio. Tuttavia, le note condizioni climatiche, l’età avanzata e le difficoltà di deambulazione avrebbero dovuto spingere la donna a una maggiore prudenza.  

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 2872/20; depositata il 6 febbraio)

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D. Telefono muto durante le feste natalizie: si ha diritto al risarcimento da parte della compagnia telefonica?

D. Telefono muto durante le feste natalizie: si ha diritto al risarcimento da parte della compagnia telefonica?

R. Respinta la richiesta avanzata da un avvocato, lamentatosi perché la società gli ha staccato l’utenza, rimasta muta dal 24 dicembre al 10 gennaio. Impossibile parlare di lesione risarcibile, secondo i Giudici.  

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 3544/20; depositata il 13 febbraio)

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Danni da infiltrazioni derivanti dal lastrico solare di proprietà esclusiva: responsabilità

Danni da infiltrazioni derivanti dal lastrico solare di proprietà esclusiva: responsabilità

Qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni di acqua piovana nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario del lastrico stesso (per un terzo delle spese di riparazione) sia il condominio (per i restanti due terzi). Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 951/20, depositata il 17 gennaio.    

Il caso. La Corte d’Appello territoriale, riformando la sentenza di primo grado, condannava il Condominio, per 2/3, al risarcimento del danno procurato all’interno di un’abitazione da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura dell’edificio condominiale, di proprietà esclusiva dell’appellante, nonché quest’ultima per 1/3.

Avverso tale sentenza la proprietaria del lastrico solare proponeva ricorso per cassazione affermando che dei danni derivanti dal lastrico solare, non assumeva rilievo la circostanza che di esso ne fosse proprietaria esclusiva la medesima, ma che ne rispondeva il solo Condominio. Secondo gli Ermellini, “questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”. Per quanto riguardava, invece, la circostanza che l’appartamento infiltrato fosse stato dato in locazione dalla ricorrente ad un’altra persona, occorreva ricordare che spettava al locatore (nel caso di specie, la ricorrente) mantenere la cosa locata “in stato da servire all’uso convenuto” e, pertanto, la stessa restava obbligata nei confronti del locatario.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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D. Un credito d’imposta basta per mettere in discussione i redditi dell’ex coniuge?

D. Un credito d’imposta basta per mettere in discussione i redditi dell’ex coniuge?

R. Respinta la tesi portata avanti da un uomo e finalizzata a mettere in discussione l’assegno che deve versare all’ex moglie. Il dato relativo al credito d’imposta non basta a ipotizzare che esso sia destinato ad incidere durevolmente sulle entrate della ex.    

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 3112/20; depositata il 10 febbraio)

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D. Accaparramento di clientela: è sospeso l’avvocato che ha ingaggiato un investigatore privato per scovare clienti?

D. Accaparramento di clientela: è sospeso l’avvocato che ha ingaggiato un investigatore privato per scovare clienti?

R. Confermata la sospensione disciplinare per l’avvocato che aveva ingaggiato un investigatore privato perché telefonasse ad uno degli eredi coinvolti in una complessa vicenda successoria per sapere se avesse già un legale di fiducia e, in caso negativo, se fosse interessato ad un colloquio informativo.  

(CNF, sentenza n. 74/19; depositata il 18 settembre)

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Il “vero” proprietario risponde della pretesa di pagamento azionata dal Condominio

Il “vero” proprietario risponde della pretesa di pagamento azionata dal Condominio

In caso di azione giudiziale dell’amministratore del Condominio per il recupero della quota di spese di competenza di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire come tale. Questo è quanto stabilito dalla  Corte di Cassazione, sez. VI Civile -2, ordinanza n. 724/20, depositata il 15 gennaio.  

Il caso. L’opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale competente gli ingiungeva di pagare la somma di Euro 3.667,92 in favore del Condominio, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva. L’attore sosteneva di essere solo usufruttuario di alcune unità nel Condominio e che il credito si fondava su una delibera assembleare in cui non era stata posta all’ordine del giorno l’autorizzazione ad eseguire opere straordinarie. Il Giudice di prime cure rigettava l’opposizione sul presupposto che l’opponente non avesse adeguatamente dimostrato la sua carenza di legittimazione passiva.

Avverso tale sentenza, l’attore interponeva appello. La Corte d’Appello territoriale rigettava l’impugnazione affermando che l’appellante si sarebbe comunque comportato come condomino apparente partecipando alle assemblee condominiali in cui erano stati discussi i lavori straordinari di cui alla pretesa oggetto del decreto ingiuntivo opposto in prime cure senza dichiarare che il relativo onere era a carico del nudo proprietario.

Avverso tale sentenza, l’appellante proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c., degli artt. 63 e 67 disp. att. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perché la Corte di Appello territoriale, pur avendo rilevato che i punti oggetto della delibera assembleare fossero di competenza del nudo proprietario, e non dell’usufruttuario, in quanto relativi ad opere di carattere straordinario, e che essi non erano stati approvati dal ricorrente medesimo, non aveva rilevato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo in relazione alla pretesa di pagamento originariamente azionata dal condominio. La Suprema Corte aveva affermato più volte il principio secondo cui “In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale – come il venditore il quale, pur dopo il trasferimento di proprietà non comunicato all’amministratore abbia continuato a comportarsi da proprietario- difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale”. L’accoglimento del primo motivo comportava l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente censurava l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che la distinzione tra usufrutto e nuda proprietà costituiva un dato risultante dai pubblici registri immobiliari, onde il Condominio doveva comunque esserne ritenuto edotto.

Per tali motivi la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinviava la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello territoriale, in diversa composizione.

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