La trasformazione del giardino comune, realizzata mediante abbattimento dei muretti e delle essenze verdi, livellamento del suolo e spostamento dei punti di illuminazione, in funzione della nuova destinazione dell’area a parcheggio, costituisce innovazione e come tale deve essere assoggettata al regime previsto dall’art. 1120, primo e secondo comma, c.c.. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2, ordinanza n. 10077/2019, depositata il 10 aprile.
Il caso. Con ricorso, due condomine invocavano la declaratoria
di nullità, ovvero l’annullamento, delle deliberazioni dell’assemblea del
Condominio di cui facevano parte, assumendo in particolare che dette
deliberazioni, con le quali erano state deliberate innovazioni alle cose comuni
(specificamente, alle aree scoperte già destinate a giardino, delle quali era
stata decisa la trasformazione a parcheggio) erano da ritenersi vietate ai
sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2, e comunque, assunte senza il rispetto delle
maggioranze previste dall’art. 1120 c.c., comma 1. Si costituiva in giudizio il
Condominio, contestando le argomentazioni delle condomine e domandandone il
rigetto. L’adito Tribunale, all’esito del giudizio, respingeva il ricorso e
condannava le condomine a sostenere le spese di lite.
Avverso tale sentenza, le soccombenti interponevano appello. La Corte
d’Appello territoriale respingeva il gravame condannando le appellanti alle
spese del grado, ritenendo in particolare che il regolamento condominiale
prevedesse la destinazione a parcheggio di tutte le aree scoperte comuni e non
ravvisava, pertanto, alcuna innovazione nelle delibere contestate che di
conseguenza riteneva pienamente legittime.
Avverso tale sentenza, le appellanti proponevano ricorso per cassazione su
due doglianze. In prima battuta le ricorrenti rilevavano come la Corte
d’Appello avesse errato nel valutare la clausola del regolamento condominiale
secondo cui “Sono di proprietà ed uso comune ed indivisibile a tutti i
condomini: a) il suolo su cui sorge l’intero edificio, il relativo sottosuolo e
le aree scoperte destinate a parcheggio” e, secondo le stesse, ciò non
doveva essere interpretato in senso di considerare automaticamente tutte le
aree scoperte come funzionalmente destinate al parcheggio dei veicoli. Il secondo
motivo, invece, riguardava la presunta violazione dell’art. 1120 c.c. nella
parte in cui la Corte d’Appello non aveva correttamente valutato che la
trasformazione del giardino condominiale in un parcheggio realizzava una
innovazione non consentita ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2, e, comunque,
soggetta all’approvazione della maggioranza qualificata di cui all’art. 1120
c.c., comma 1 (nel testo in vigore anteriormente all’entrata in vigore della L.
11 dicembre 2012, n. 220, applicabile ratione temporis). I due motivi,
esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, venivano ritenuti
fondati. Il Supremo Collegio affermava come “In tema di condominio negli
edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all’entità e
qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione
della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico
deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma
solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o
ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a
potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano
immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti
interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso
suddetto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11936 del 23/10/1999; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5101 del 20/08/1986; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15460 del
05/11/2002). Nel caso de quo, gli interventi deliberati comportavano
l’abbattimento delle piante del giardino, rimozione di lampioni e muretti e
livellamento al suolo delle parti interessate. Tali opere, secondo la Suprema
Corte, non potevano costituire mera modifica della cosa, ma vera e propria
innovazione, data la modifica della concreta destinazione del bene in oggetto. Sulla
base di tale principio i Giudici di legittimità affermavano che “Costituisce
innovazione qualsiasi intervento modificativo eseguito sulle parti comuni di un
edificio o su impianti o cose comuni che ne alteri l’identità materiale
operandone la trasformazione, ovvero ne modifichi la destinazione di fatto, nel
senso che detti beni, a seguito delle opere eseguite su di essi, presentino
caratteristiche oggettive, abbiano una consistenza materiale o comunque
siano utilizzati per fini di versi da quelli precedenti all’intervento di guisa
che le opere predette precludono la concreta utilizzazione della cosa comune in
modo conforme alla sua naturale e precedente fruibilità (in tal senso, cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8622 del 29/08/1998). Detti principi, che meritano di
essere ribaditi, consentono di affermare che la trasformazione del giardino
comune, realizzata mediante abbattimento dei muretti e delle essenze verdi,
livellamento del suolo e spostamento dei punti di illuminazione, in funzione
della nuova destinazione dell’area a parcheggio, costituisce innovazione, che
come tale dev’essere assoggettata al regime previsto dall’art. 1120 c.c., commi
1 e 2, nel testo in vigore anteriormente all’entrata in vigore della L. 11
dicembre 2012, n. 220, applicabile ratione temporis alla fattispecie”.
Le delibere assembleari impugnate, quindi, avevano effettivamente dei vizi
nella misura in cui intervenivano con innovazioni vietate dall’art. 1120 c.c.,
comma 2, e con una maggioranza inferiore a quella prevista dall’art. 1120 c.c.,
comma 1, così come prospettato dalle ricorrenti sin dal primo grado di
giudizio.
Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la
decisione impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello per una nuova
valutazione nel merito.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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Il rifiuto a sottoporsi ad esami immuno-ematologici per attestare la paternità, per avere valore indiziario, deve essere effettivo e persistente al momento della decisione da parte del giudice di merito. La revoca di tale rifiuto da parte… (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 10779/19; depositata il 17 aprile)
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R. E’ il coniuge che richiede l’assegno a dover dimostrare che le differenze reddituali, all’epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 4 febbraio – 17 aprile 2019, n. 10781
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Va sanzionata la moto parcheggiata nel cortile del Condominio?
L’art. 1102 c.c., sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 7618/2019, depositata il 18 marzo.
Il caso. Un condomino conveniva in giudizio altri due condomini chiedendo che venisse vietato loro di parcheggiare i loro motoveicoli nello spazio prospiciente l’immobile di sua proprietà, nel fabbricato condominiale, impedendogli di godere delle parti condominiali dell’edificio. La domanda attorea veniva accolta dal Giudice di prime cure, anche alla luce del regolamento condominiale, che conteneva divieto di ingombro del cortile, e considerate le deposizioni dei testimoni, i quali avevano confermato la circostanza del parcheggio dei veicoli ad opera dei convenuti con intralcio all’accesso nella proprietà dell’attore.
Avverso tale sentenza, i soccombenti interponevano appello. Il giudice di secondo grado confermava la sentenza di primo grado richiamando le dichiarazioni dei testi circa il parcheggio dei motoveicoli compiuto dagli appellanti e le documentazioni fotografiche prodotte, e negando rilievo, ai fini della fondatezza della ravvisata violazione dell’art. 1102 c.c., al dato della saltuarietà o sporadicità delle soste denunciate, sia perché tale sporadicità non escludeva la possibilità di una prolungata durata dei parcheggi illegittimi, sia perché comunque non erano stati precisati dai testimoni indicati dai convenuti i limiti temporali delle medesime soste nel cortiletto.
Avverso tale sentenza, i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo con il quale denunciavano violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. avendo la sentenza del Tribunale competente arbitrariamente sommato le soste attribuibili ai ricorrenti, e per di più ignorato che le soste fossero durate pochi minuti, né avendo i testi indicato la distanza precisa tra il luogo di sosta dei motoveicoli e l’accesso alla proprietà del condomino ritenutosi danneggiato. Queste obiezioni non convincevano la Suprema Corte che riteneva decisivo l’accertamento compiuto tra primo e secondo grado, laddove si era appurato che «la sosta dei mezzi meccanici nel cortile comune ne pregiudica la transitabilità, sì da impedire od ostacolare l’accesso all’unità immobiliare del singolo condomino». La decisione del Tribunale competente, era conforme all’interpretazione della Corte, secondo cui “l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. Pertanto, deve ritenersi che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà”. Inoltre, osservavano gli Ermellini come “E’ poi decisivo osservare che l’art 1102 c.c., sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”.
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
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D. Sul diniego della patente di guida per mancanza dei requisiti morali decide il giudice ordinario?
R. La controversia avente ad oggetto il diniego al rilascio della patente di guida per insussistenza dei “requisiti morali” previsti dall’art. 120 d.lgs. n. 285/1992 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (TAR Parma, sez. I, sentenza n. 77/19; depositata il 1° aprile)
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D. Come si accerta il motivo ritorsivo di licenziamento?
R. In ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore stesso richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 9468/19; depositata il 4 aprile)
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Convocazione assemblea condominiale: basta l’invio non serve la prova del ricevimento
Ai fini della regolarità della convocazione per l’assemblea condominiale, è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata contenente la convocazione all’indirizzo dei condomini. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8275/2019, depositata il 25 marzo.
Il caso. Una condomina ricorreva innanzi al Tribunale competente per ottenere l’annullamento di una delibera condominiale per difetto di convocazione della medesima alla relativa assemblea. Il giudice di prime cure rigettava l’impugnazione rilevando che dagli atti di causa risultava che l’amministratore del Condominio aveva provveduto tempestivamente (e quindi oltre 10 giorni prima), a spedire a tutti i condomini, tramite raccomandate, le convocazioni per l’assemblea condominiale e che non vi era contestazione sul fatto che tale invio fosse stato effettuato anche alla condomina presso il suo indirizzo di residenza.
Avverso tale sentenza, la condomina interponeva appello. La Corte di Appello di Roma, confermava la sentenza del Tribunale.
Avverso tale sentenza, l’appellante proponeva ricorso per cassazione. Con l’unico motivo la ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., comma 3, art. 1136 c.c., comma 6, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., u.c., testo previgente. In particolare lamentava che la Corte di appello avesse (erroneamente) ritenuto sufficiente, ai fini della regolarità della convocazione per l’assemblea condominiale, la prova della spedizione della raccomandata contenente la convocazione all’indirizzo della condomina, quando invece sarebbe stato necessario provare da parte del Condominio la ricezione dell’atto da parte della destinataria. La Suprema Corte, nel ribadire a sua volta il convincimento dei giudici di merito, ricordava anzitutto come “la invocata disposizione dell’art. 66 disp. att. c.c., viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea del condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare. Viene, inoltre, affermata la necessità che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell’assemblea in prima convocazione. Con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell’art. 1137 c.c., come confermato dal nuovo testo dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell’avviso, né la data di svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione, né che la data della prima convocazione fosse stata eventualmente già fissata dai condomini prima dell’invio degli avvisi”. La medesima giurisprudenza, peraltro, qualificava “l’avviso di convocazione atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari – quale atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell’art. 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato), in base alla quale la conoscenza dell’atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza. Invero, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma. L’onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà”. In altre parole, secondo la Cassazione, per la validità della convocazione all’assemblea era sufficiente che l’invito fosse conoscibile e non conosciuto: restando a carico del condomino che ritenga di essere stato danneggiato il fornire congrua prova di non aver potuto ricevere, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, detto invito.
Per ribadire il proprio convincimento, il Suprema Collegio ricordava la differenza tra il caso in oggetto, relativo appunto alla convocazione in assemblea, con il differente caso della comunicazione, ai fini della possibile impugnazione, del verbale di assemblea. Con riguardo a tale ultima fattispecie, infatti, la Cassazione (decisione 1996/8399) aveva ritenuto che l’avviso di tentata consegna da parte dell’agente postale non equivaleva a sua comunicazione, e che quindi in questo caso non poteva considerarsi che l’atto in questo caso fosse giunto a destinazione del destinatario. I due differenti principi di diritto, osservava la Cassazione, non erano in realtà in contrasto tra loro in quanto regolano due fattispecie tra loro non sovrapponibili: in un caso (convocazione della assemblea) decorre un termine dilatorio meramente condizionante la validità della deliberazione, mentre nell’altro (verbale assemblea) il termine era da ritenersi decadenziale per proporre un azione giudiziaria. In conclusione, pertanto, la Suprema Corte ribadiva come l’avviso di convocazione in assemblea doveva qualificarsi come atto di natura privata unilaterale recettizio. Al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, era sufficiente quindi che il Condominio, in applicazione della presunzione di cui all’art. 1135 c.c., dimostrasse la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità di quest’ultimo di essere stato senza colpa nella impossibilità di averne notizia.
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D. Il verbale della Polizia Stradale fa piena prova?
R. Indubbia la portata probatoria del verbale di contestazione della Polizia Stradale relativo alla violazione del codice della strada. Si tratta infatti di un atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 9037/19; depositata il 1° aprile)
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D. Ammissione al gratuito patrocinio: l’istanza presentata al magistrato deve essere identica a quella presentata al COA?
R. Nell’ipotesi in cui l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, dichiarata inammissibile dal COA, sia stata presentata successivamente al magistrato competente e da questo accolta, sulla base dell’allegazione delle stesse ragioni, i suoi effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al COA. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 9038/19; depositata il 1° aprile)
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D. E’ necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore pur assistite dal difensore?
R. Assolutamente si, a pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria.
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 febbraio – 27 marzo 2019, n. 8473 ha enunciato dei principi di diritto sulla mediazione obbligatoria
che possono essere riepilogati come segue:
– nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
– nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale notarile;
– la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.