R. Respinte definitivamente le contestazioni mosse dal padre. Decisiva è la constatazione della condizione patologica del figlio, che non può rendersi autonomo economicamente e deve coabitare con la madre.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 13109/19; depositata il 16 maggio)
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CAi sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c. «È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni». Tale norma è quindi applicabile nel caso un condominio decida di concedere in godimento a un terzo dietro il pagamento di un corrispettivo il lastrico solare per consentirgli l’installazione di antenne e impianti che comportino la trasformazione dell’area, riservando comunque al terzo di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti istallati? Su tale quesito ha risposto la Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria n. 8943/2019, depositata il 29 marzo.
Il caso. Un Condominio agiva nei confronti di una società
condomina contestando la concessione effettuata da quest’ultima, tempo addietro,
ad una società telefonica. Quando il Condominio era formato da due soli
condomini, la società convenuta aveva concesso alla compagnia telefonica
l’installazione sul lastrico solare di antenne e strumentazioni inerenti alla
trasmissione di dati di telefoni cellulari. Ciò era stata fatto con il tacito
assenso dell’altra condomina e, tale operazione, veniva incorporata nel
regolamento condominiale come servitù nei confronti dell’azienda di
telecomunicazioni. Pertanto, mancando il consenso del Condominio, lo
stesso domandava giudizialmente la
rimozione degli impianti. Si costituiva in giudizio la compagnia telefonica,
allegando di avere sottoscritto un contratto
di locazione con la stessa citata condomina. Il Giudice di primo grado respingeva
la domanda attorea.
Avverso tale
sentenza, il Condominio interponeva appello. La Corte d’Appello territoriale accoglieva
le richieste della parte appellante, accertava
l’inesistenza del diritto delle parti appellate al mantenimento delle opere e
dei manufatti e condannava la società
telefonica alla rimozione degli impianti e manufatti oggetto di causa.
Avverso tale
sentenza, la società che aveva concesso il lastrico solare proponeva ricorso
per cassazione, mentre la società di telecomunicazioni depositava
controricorso. Tutte e due le azioni giudiziarie vertevano sul far riconoscere
al giudice la legittimità dell’atto dispositivo del lastrico solare e la
concessione dello stesso, qualificata come locazione o come concessione di
servitù. Il Supremo Collegio iniziava la propria decisione dall’analisi della fattispecie
in atti e dal tentativo di qualificazione del contratto intercorso tra la
condomina e la compagnia telefonica. Gli
Ermellini affermavano che, “nell’ambito
di un condominio edilizio, l’uso indiretto di una parte comune mediante
locazione può essere disposto con deliberazione a maggioranza, sempre che non
sia possibile l’uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla
comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema
di frazionamento degli spazi o di turni temporali, costituendo, dunque,
l’indivisibilità del godimento o l’impossibilità dell’uso diretto il
presupposto per l’insorgenza del potere assembleare circa l’uso indiretto
(Cass. Sez. 2, 27/10/2011, n. 22435; Cass. Sez. 2, 22/03/2001, n. 4131; Cass. Sez.
2, 21/10/1998, n. 10446). Quando la maggioranza dei condomini deliberi di
locare la cosa comune ad un terzo, non si pone proprio questione di violazione
dell’art. 1102 c.c., in quanto tale norma tutela l’uso diretto di ciascun
condomino sulla medesima e non quello indiretto (arg. da Cass. Sez. 2,
22/03/2001, n. 4131)”. Altresì, sostenevano che “il singolo condomino,
analogamente a quanto avviene in tema di comunione ordinaria, nell’esercizio
del diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune, ex art. 1105
c.c., possa concedere in locazione la stessa senza necessità di espresso
assenso degli altri condomini, trattandosi di un atto di ordinaria
amministrazione che si presume fino a prova contraria compiuto nell’interesse
di tutti e che trova disciplina nelle disposizioni in tema di gestione d’affari
non rappresentativa (Cass. Sez. 3, 23/04/1996, n. 3831; Cass. Sez. 3,
27/01/2005, n. 1662; Cass. Sez. U, 04/07/2012, n. 11135). Per riconoscere,
peraltro, al singolo condomino il potere di concedere in locazione una parte
condominiale, anche senza l’espresso assenso degli altri partecipanti, occorre
che lo stesso agisca quale utile gestore o mandatario tacito nell’interesse
degli altri condomini o, quanto meno della maggioranza di essi, mentre è necessaria
l’espressa adesione di tutti i condomini quando la locazione non sia diretta
alla tutela degli interessi collettivi ma miri a soddisfare un proprio
esclusivo interesse, che può essere anche in contrasto con quello degli altri”.
La questione sottesa era quella di qualificare il “contratto
col quale un condomino conceda in godimento ad un terzo, dietro il pagamento di
un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie comune, allo
scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture e impianti che
comportino la trasformazione dell’area, garantendo comunque al detentore del
lastrico di acquisire e conservare la proprietà dei manufatti sia nel corso del
rapporto che alla cessazione di esso”. Ancora, ragionavano i Supremi Giudici, sulla
qualità di bene mobiliare o immobiliare di detti impianti, propendendo per
quest’ultima sulla base del vincolo di incorporazione con il condominio e della
necessità di dotarsi di permesso amministrativo di costruzione per
l’installazione degli stessi. Sembrerebbe la Corte di Cassazione propendere per
qualificare il contratto oggetto di causa come una locazione, sussistendone i
requisiti di cui all’art. 1571 c.c. ovvero la concessione temporanea del
godimento dalla quale era possibile trarre un’utilità e relativo obbligo di
pagare il canone per l’uso stabilito, e sancire come questo rapporto afferisse
alla locazione tuttavia, proseguiva la Cassazione, poneva il problema
dell’accessione. Infatti, ai sensi dell’art. 934 c.c., “qualunque piantagione, costruzione
od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo,
salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti
diversamente dal titolo o dalla legge”. Sostanzialmente, si poneva il problema
di valutare se il contratto di locazione fosse di per sé titolo sufficiente ad
impedire che gli impianti divenissero, a seguito della costruzione, di
proprietà del condominio, anche in ragione del fatto che il “titolo” ex art.
934 c.c. che annulla l’accessione doveva avere comunque un carattere “reale” e
quindi la mera locazione sarebbe risultata insufficiente (così in Cass. SS. UU.
16/02/2018 n. 3873). Più difficile, invece, qualificare tale concessione come
un contratto costitutivo di servitù, stante l’assenza del carattere di
predialità sancito dall’art. 1027 c.c. ossia l’esistenza di un peso sopportato
dal fondo servente e l’assenza dell’unanimità degli aventi diritto ex
art. 1108 c.c.. Si interrogavano i Giudici di legittimità sulla necessità per
stipulare detti accordi dell’assenso di tutti i condomini. Secondo la Corte di
Cassazione, infatti, “la questione che si pone è se è necessario il consenso di
tutti i partecipanti, ai sensi dell’art. 1103 comma 3 , c.c. per l’approvazione
del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro
il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie
comune, allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture
ed impianti (nella specie necessari per l’esercizio del servizio di telefonia
mobile), che comportino la trasformazione dell’area, riservando comunque al
detentore del lastrico di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti nel
corso del rapporto come alla fine dello stesso”.
Per tali
motivi, attesa la particolare importanza
della questione di massima, la Corte di Cassazione disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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R. E’ configurabile la violazione dell’obbligo di informazione della parte assistita sullo svolgimento del mandato nel caso in cui l’avvocato abbia proseguito il procedimento nell’inconsapevolezza del decesso del cliente avvenuto diversi anni prima.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 12636/19; depositata il 13 maggio)
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R. Gli artt. 3, 5 e 6, Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letti alla luce degli artt. 31 §. 2 Carta di Nizza, 4 §.1, 11 §.3 e 16 §.3, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.
(Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 14 maggio 2019, causa C-55/18)
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VAi sensi dell’art. 1134 c.c., il condomino non ha un obbligo di provvedere ai lavori urgenti di manutenzione dell’edificio, bensì una mera facoltà e il mancato esercizio non può comportare responsabilità per lo stesso condomino. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 10587/2019, depositata il 16 aprile.
Il caso. Un condomino agiva in giudizio avverso i proprietari
dell’appartamento soprastante il suo lamentando che questi avevano effettuato,
senza alcuna autorizzazione, lavori di ristrutturazione sul tetto dello stabile
condominiale, creando varchi per le acque
meteoriche, le cui infiltrazioni avevano provocato danni all’appartamento del ricorrente. Con tale ricorso,
dunque, il condomino aveva chiesto la conferma nel merito del ricorso
nunciatorio con il quale aveva in precedenza chiesto, e ottenuto, il ripristino
del tetto condominiale. Si costituivano in giudizio i condomini del piano
superiore sostenendo la necessità dei lavori di ripristino del tetto e negando
di avere cagionato dei danni al condomino dell’appartamento del piano
sottostante. Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso rilevando che non era stata provata, in causa,
l’esistenza di un accordo fra i condomini per la ristrutturazione del tetto
crollato e che da ciò derivava
il fatto che i condomini del piano superiore erano intervenuti di loro
spontanea volontà e, pertanto, questi non avevano diritto alla restituzione
delle spese effettuate per il condominio e dovevano rispondere dei danni
causati in quanto custodi ex art. 2051 c.c. del cantiere.
Avverso tale sentenza, i condomini soccombenti interponevano appello. La Corte di Appello territoriale rigettava l’appello e
confermava integralmente la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza, i soccombenti proponevano ricorso per cassazione su
quattro motivi. Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano che i giudici di
secondo grado non avevano correttamente valutato l’istruttoria processuale,
ritenendo provato il nesso causale tra i lavori eseguiti sul tetto e le
infiltrazioni di acqua nell’appartamento sottostante. Tale motivo veniva
dichiarato inammissibile perché si
risolveva nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati
processuali, non proponibile nel giudizio di cassazione. Con il secondo motivo
i ricorrenti lamentavano che la sentenza impugnata era viziata di legittimità
perché era posto a fondamento della decisione un fatto specificamente
contestato da parte convenuta e, cioè, che le infiltrazioni de quibus erano
state originate dal crollo del tetto avvenuto in precedenza e non dai lavori realizzati dai
ricorrenti. Anche questo motivo veniva
dichiarato inammissibile in quanto, secondo il Supremo Collegio, i Giudici di
seconde cure avevano rigettato nel merito tale eccezione, in ragione della quale
le infiltrazioni erano state prodotte solo a causa del crollo del tetto, anche
per l’assenza di prova su tale affermata circostanza. Con il terzo motivo i
ricorrenti sostenevano la loro facoltà di eseguire i lavori di riparazione del
tetto, ex art. 1134 c.c., anche
senza alcuna autorizzazione dell’altro condomino trattandosi all’evidenza di
spesa urgente; quindi,
doveva respingersi il ricorso nunciatorio ex art. 1172 c.c. della
controparte in quanto questi non aveva in alcun modo giustificato la sua
inerzia nel provvedere alle opere di rifacimento del tetto. Anche questo motivo
veniva dichiarato inammissibile. Secondo i Giudici di legittimità, il
ragionamento dei ricorrenti non poteva essere accolto nella parte in cui non
riconoscevano che la loro controparte, pure condomino, non aveva un obbligo di
provvedere ai lavori di rifacimento del tetto, bensì una mera facoltà. Il suo mancato esercizio non poteva comportare responsabilità
per lo stesso. Con il quarto
motivo i ricorrenti rilevavano che la Corte d’Appello territoriale aveva
immotivatamente omesso di rinnovare la CTU nonostante la loro istanza in tal
senso e in ogni caso omesso di valutare le osservazioni dei consulenti tecnici
di parte. Secondo la Corte di Cassazione, i ricorrenti avevano errato nel
valutare la decisione di secondo grado. Nell’impugnata sentenza, i Giudici
avevano valutato come le consulenze tecniche eseguite in corso di causa erano
state tutte valutate ed erano tutte giunte alla medesima conclusione, tenendo
peraltro conto delle osservazioni dei tecnici di parte. Alla stregua di tale
ragionamento, pertanto, la Corte d’Appello territoriale aveva valutato di non
rinnovare la CTU. Anche questo motivo veniva dichiarato inammissibile da una
parte rivendicando la corretta azione della Corte d’Appello e, dall’altra,
sottolineando come i ricorrenti non avevano neanche provveduto a evidenziare le
osservazioni dei loro tecnici di parte le quali erano state secondo loro
immotivatamente ignorate dal CTU.
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava la
parte soccombente alla refusione delle spese di causa alla controparte.
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R. I provvedimenti provvisori, emessi dal Giudice minorile nell’ambito dei procedimenti ex art. 330/336 c.p.c., sono reclamabili ex art. 739 c.p.c. innanzi alla Corte d’Appello, giacché idonei a produrre effetti pregiudizievoli per i minori, incidendo su diritti personalissimi e di primario rango costituzionale.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 10777/19; depositata il 17 aprile)
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R. Confermata la condanna dell’uomo, punito con nove mesi e quindici giorni di reclusione, e 950 euro di multa. Evidente il fatto che egli non abbia rispettato i propri obblighi nei confronti dei figli minori. Irrilevante, invece, il richiamo difensivo alla solidità economica della moglie, che, secondo l’uomo, porta ad escludere che la prole si sia trovata in difficoltà. Per i Giudici, difatti, i mezzi di sussistenza non includono più solo vitto e alloggio.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 17766/19; depositata il 29 aprile)
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R. La Corte di Cassazione, in questa recente sentenza, ha ribadito il principio affermato, seppur obiter dictum nella giurisprudenza in tema di conflitto di interessi nelle azioni di stato e della tutela del minore legittimato passivo, che la madre è litisconsorte necessario nel giudizio promosso per impugnazione del difetto di veridicità del riconoscimento del figlio.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 10775/19; depositata il 17 aprile)
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R. Respinta definitivamente la pretesa della moglie, che puntava a vedere riconosciute le responsabilità del coniuge per la rottura definitiva del loro matrimonio. Per i Giudici, difatti, il dato dell’abbandono del tetto coniugale non è sufficiente, poiché va dimostrato che esso ha determinato la crisi definitiva della coppia.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 11162/19; depositata il 23 aprile)
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In tema di Condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell’acquirente di una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63 disp. att. c.c., (già) comma 2, e non già l’art. 1104 c.c., atteso che, ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 10346/2019, depositata il 12 aprile.
Il caso. L’acquirente di un appartamento adiva il Tribunale competente chiedendo la declaratoria
di nullità delle delibere assembleari con cui il Condominio aveva provveduto ad addebitargli le
morosità del precedente proprietario. Tali delibere trovavano il proprio
fondamento nell’art. 11 del Regolamento
del Condominio che poneva a carico del nuovo proprietario anche i debiti per
contributi condominiali maturati dal precedente condomino. Il Giudice di prime cure riteneva la nullità
della succitata clausola regolamentare e dichiarava la nullità della delibera
impugnata.
Avverso
tale sentenza, il Condominio interponeva appello chiedendone la riforma. La
Corte di Appello territoriale, in riforma dell’impugnata decisione del
Tribunale di prima istanza, accoglieva l’appello del Condominio e rigettava la
domanda proposta dalla parte appellata affermando il principio secondo il quale
<<l’accollo al condomino avente causa degli oneri condominiali
inadempiuti, di cui all’art. 63 disp. att. c.c., è norma inderogabile ex art.
72 disp. att. c.c., nel senso che alcuna disposizione contrattuale o
regolamentare può esonerare il condomino avente causa dall’obbligo suddetto nel
limite minimo dei contributi omessi per l’anno in corso e quello precedente,
mentre è riconducibile all’autonomia del regolamento condominiale di natura
contrattuale di disporre a carico dell’acquirente condomino l’accollo di debiti
maturati, costituenti “obligationes propter rem”, dal condomino dante
causa in esercizi precedenti>>.
Avverso tale
sentenza, parte appellata propone ricorso per cassazione. Parte ricorrente censurava il vizio di violazione, falsa ed errata
applicazione di norme di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3
e 5. In particolare lamentava la violazione dell’art. 63 disp. cit.,
deducendosi l’erroneità, in diritto, della gravata decisione fondata su una non
condivisa ed illogica interpretazione della medesima norma; il tutto, secondo
parte ricorrente, in base ad una modifica della volontà della legge, effettuata
in via interpretativa, in palese contrasto col chiaro disposto normativo ex
art. 63 cit., non abbisognevole affatto di tale tipo di interpretazione. Il
Supremo Collegio riteneva fondato il motivo per la parte relativa alla invocata
violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nel senso che il decisum della Corte
distrettuale si fondava sulla ricostruzione della portata della disposizione
dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 4 (come, da ultimo modificato ex L. n. 220
del 2012). Alla stregua di tale ricostruzione operata dal Giudice di appello,
in riforma di quella svolta dal Tribunale di prime cure, si tendeva
all’affermazione di un principio, invero innovativo, per cui il limite
temporale (biennale) per il pagamento dei contributi condominiali pregressi da
parte del condomino subentrate a precedente condomino moroso avrebbe costituito
un limite inderogabile ma solo nel limite e non nel massimo. Si ipotizzava,
quindi, la possibilità di deroga per affermare la possibile responsabilità del
nuovo condomino anche per le morosità condominiali arretrate oltre il biennio
precedente all’acquisto dell’unità immobiliare condominiale. L’affermazione
della impugnata sentenza non poteva essere condivisa sotto un duplice profilo.
Innanzitutto la stessa, con un’interpretazione additiva ed estensiva rispetto
alla chiara volontà della norma de qua, ampliava oltremodo i margini temporali
retroattivi della responsabilità solidale dell’acquirente di una proprietà
condominiale. Così facendo la decisione impugnata finiva per creare, con
l’artificioso ricorso ed il riferimento all’autonomia regolamentare
condominiale ed alle obligationes propter rem, una estensione non prevista
dalla legge del particolare tipo di responsabilità solidale del nuovo
condomino. Quest’ultimo, giovava ricordare, era comunque estraneo – prima
dell’acquisto – al regolamento condominiale, la cui autonomia non poteva mai
esercitarsi contro una ben precisa inderogabilità voluta dalla citata norma di
attuazione del c.c. anche all’evidente fine di non alimentare incertezze sui
limiti della responsabilità de qua in concreto oltremodo ostativi alla
circolazione dei beni (che era bene ancorare a certezza del diritto e non ad
incertezze interpretative). In secondo luogo ed ancor più decisivamente la
Suprema Corte osservava come tutto il ragionamento su cui era fondato il dictum
della Corte territoriale poggiava su una ricostruzione della parziale
inderogabilità (solo nel minimo) del predetto limite ex art. 63 cit., in via
interpretativa e sul un fondante presupposto espressamente affermato: “il
regolamento condominiale di natura contrattuale può disporre a carico
dell’acquirente condomino l’accollo di debiti maturati, costituenti “obligationes
propter rem”, da parte del condomino dante causa in esercizio
precedenti” all’acquisto. La decisione era, dunque, fondata sulla
possibilità di configurare i predetti debiti come obligationes propter rem. Sennonché
– aspetto questo, decisivo, ma eluso dalla valutazione della Corte a quo – la
predetta configurabilità dei medesimi debiti come era del tutto ed univocamente
esclusa dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. Giovava, all’uopo,
rammentare i principi – già affermati dalla Suprema Corte – per cui, “in
tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell’acquirente di
una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al
condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto,
trovando applicazione l’art. 63 disp. att. c.c., (già) comma 2, e non già
l’art. 1104 c.c., atteso che, ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla
comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di
apposita disciplina” (Cass. 27 febbraio 2012, n. 2979). Anche questo
aspetto, doveva, quindi, ritenersi fondato e accolto.
Per tali motivi, la Corte di
Cassazione accoglieva il ricorso, cassava l’impugna sentenza e rinviava, anche
per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello territoriale.
Avvocato
Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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