Lite fra due dipendenti: illegittimo il licenziamento

Lite fra due dipendenti: illegittimo il licenziamento

In caso di lite fra due dipendenti di un supermercato, percepita dagli altri lavoratori e dai clienti, il licenziamento è eccessivo, anche perché il lavoratore ha reagito all’aggressione perpetrata ai suoi danni dal collega. Il rapporto di lavoro è comunque concluso, ma l’oramai ex dipendente ha diritto ad un adeguato risarcimento.  Questo è quanto stabilito dalla  Corte di Cassazione, sez. VI. Civile – L, ordinanza n. 10621/2021, depositata il 22 aprile.

Il caso. Due lavoratori di un supermercato litigavano all’interno del “reparto macelleria”: il primo schiaffeggiava il secondo, ma quest’ultimo reagiva colpendolo con violenza e finiva per essere licenziato. Il Tribunale, pronunciando sull’opposizione, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e ss., proposta dal lavoratore avverso l’ordinanza che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimato per giusta causa dal datore di lavoro, rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza il lavoratore interponeva appello. La Corte d’Appello accoglieva il reclamo del lavoratore e dichiarava illegittimo il licenziamento; applicava la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, e, per l’effetto, dichiarando risolto il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data del licenziamento, riconosceva al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. A fondamento del decisum, la Corte d’Appello poneva le seguenti argomentazioni: a) risultava provato il fatto posto a base del licenziamento: il lavoratore, a seguito di una discussione con un collega nel reparto macelleria, era passato alle vie di fatto; l’accadimento era visibile e/o udibile da parte degli altri colleghi e dei clienti del reparto medesimo; b) tale condotta era astrattamente riconducibile all’ipotesi sanzionata dal CCNL di settore, con il licenziamento senza preavviso; c) tuttavia, in concreto, il recesso datoriale non era proporzionato: il lavoratore aveva colpito il collega dopo essere stato schiaffeggiato; dopo la prima discussione, avvenuta nel reparto e rimasta nei limiti di un confronto verbale, il lavoratore aveva continuato a lavorare senza dare seguito al diverbio. Era stato il collega a seguire il resistente nella cella frigorifera con l’intenzione di continuare il litigio e di aggredirlo; il lavoratore non aveva precedenti disciplinari.

Avverso tale sentenza il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione. Per il Supremo Collegio era  inutile il richiamo a una presunta proporzionalità del licenziamento, come da contratto, a fronte della condotta tenuta dal lavoratore nella struttura commerciale. Difatti, era corretta, e non poteva essere messa in discussione, la valutazione dell’episodio compiuta dai Giudici di secondo grado. I dettagli della vicenda, come acclarati tra primo e secondo grado, erano sufficienti, in sostanza, per ritenere evidente “l’illegittimità della sanzione espulsiva” decisa dall’azienda. Ciò comportava che il lavoratore doveva dire addio al proprio posto di lavoro, ma poteva comunque aveva diritto ad un adeguato risarcimento.

Per tali motivi la Corte  di Cassazione rigettava il ricorso.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Scala priva di alcuni presidi di sicurezza:si ha diritto al risarcimento in caso di caduta

Scala priva di alcuni presidi di sicurezza:si ha diritto al risarcimento in caso di caduta

È manifestamente infondato, in diritto, l’assunto secondo il quale la eventuale circostanza che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa possa essere da sola sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta della ricorrente e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell’incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione (quanto meno in via presuntiva), da parte dell’attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell’evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell’incidente. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9872/2021, depositata il 15 aprile. 

Il caso. Una donna agiva in giudizio nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti cadendo su una scala del palazzo comunale. La domanda era accolta dal Tribunale competente.

Avverso tale sentenza il Comune interponeva appello. La Corte di Appello distrettuale, in riforma della decisione di primo grado, la rigettava. Per i Giudici di secondo grado, “la scala presentava gradini usurati, privi di nastri antisdrucciolo” e “il corrimano di appoggio era presente solo su un lato. Ciò nonostante, però, “la scala non era connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile”. Tutto ciò faceva escludere la responsabilità del Comune e negare il risarcimento alla donna.

Avverso tale sentenza la donna proponeva ricorso per Cassazione. La ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello, nel valutare la pericolosità della scalinata dov’era avvenuto l’incidente, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione che la stessa aveva gradini usurati, privi di nastri antisdrucciolo e mancanti da un lato del corrimano di appoggio. Secondo la Suprema Corte, come era noto “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.” Era comunque opportuno sottolineare che era manifestamente infondato, in diritto, “l’assunto secondo il quale la eventuale circostanza che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa possa essere da sola sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta della ricorrente e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell’incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione (quanto meno in via presuntiva), da parte dell’attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell’evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell’incidente.” Nella specie la Corte d’Appello, sulla base di una incensurabile valutazione delle prove, aveva ritenuto non dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo. A tal fine, dopo avere dato atto che non era stata in alcun modo documentata dall’attrice la effettiva dinamica dell’incidente aveva, del tutto correttamente, effettuato anche una valutazione relativa alla pericolosità della cosa (con riguardo alle sue effettive condizioni e, quindi, anche ai requisiti di sicurezza) al fine di stabilire se ciò potesse fornire, almeno in via presuntiva, la prova del suddetto nesso causale. La decisione impugnata risultava, dunque, conforme in diritto ai principi in tema di responsabilità da cose in custodia costantemente affermati dalla Corte di legittimità e recentemente ribaditi e precisati, secondo i quali: “a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi; b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima; c) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.”

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

La natura pertinenziale di un vano sottotetto

La natura pertinenziale di un vano sottotetto

Allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 9060/2021, depositata il 31 marzo.

Il caso. Il Tribunale rigettava la domanda proposta da due coniugi di accertamento della natura pertinenziale del vano sottotetto di un edificio, rispetto all’appartamento sottostante, acquistato dagli stessi in sede di procedura esecutiva promossa nei confronti promossa nei confronti di un condomino, e della conseguente richiesta di liberare il vano dai suoi oggetti.

Avverso tale sentenza la parte soccombente interponeva appello. La Corte d’Appello riteneva invece sussistente il vincolo di pertinenzialità evidenziando che il sottotetto aveva esclusiva funzione di copertura del fabbricato.

Avverso tale sentenza l’ex condomino proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione o la falsa applicazione dell’art. 817 c.p.c., e contestando la qualificazione del vano sottotetto come pertinenza dell’appartamento sottostante. Secondo il ricorrente, il vano costituiva un ampliamento del fabbricato, quindi un nuovo locale, e non vi era prova che gli fosse stata impressa la destinazione pertinenziale, ponendolo al servizio dell’appartamento. La Corte d’appello, in esito all’esame documentale, aveva evidenziato che il vano sottotetto era la risultante della nuova copertura “a falde inclinate” del fabbricato, che aveva sostituito la precedente copertura “piana”; e che, come già accertato dal giudice di primo grado, le caratteristiche intrinseche del vano così realizzato non consentivano di qualificarlo come autonoma entità abitativa. Sulla base di tale accertamento, la Corte d’appello aveva concluso nel senso che il vano fosse destinato esclusivamente a fungere da copertura e coibentazione dell’appartamento sottostante, e che pertanto ne costituiva pertinenza. L’affermazione era conforme al principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento (Cass. 21/05/2020, n. 9383; Cass. 30/03/2016, n. 6143; Cass. 12/08/2011, n. 1724).” 

Per questi motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Indipendenza tra i debitori del Condominio e i suoi appaltatori e quelli tra il condomino moroso e il Condominio

Indipendenza tra i debitori del Condominio e i suoi appaltatori e quelli tra il condomino moroso e il Condominio

L’obbligo del singolo di pagare al Condominio le spese dovute e le vicende debitorie del Condominio verso i suoi appaltatori rimangono del tutto indipendenti. Appare dunque evidente la diversità dell’azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti, rientrante nella legittimazione dell’amministratore, rispetto all’azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 7876/2021, depositata il 19 marzo.

Il caso. La Corte d’Appello territoriale rigettava il gravame presentato da un condomino contro la sentenza del Tribunale competente che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato allo stesso su istanza del Condominio, per l’importo di Euro 11.743,56, a titolo di contributo pro quota correlato al secondo ed al terzo stato di avanzamento dei lavori condominiali. Secondo i giudici di seconde cure, nel caso de quo, mancava l’eccepita ravvisabilità della litispendenza e continenza fra la causa di invalidità del provvedimento monitorio e quella di nullità del contratto di appalto; altresì, escludevano il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore, trattandosi di azione per la riscossione di spese dovute da un condomino moroso per poter estinguere il corrispettivo dovuto all’appaltatrice.

Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva ricorso in cassazione eccependo la mancata riunione del presente giudizio a quello intrapreso da lui davanti allo stesso Tribunale avente ad oggetto la nullità del contratto di appalto stipulato dal Condominio con la ditta appaltatrice e la riconvenzionale proposta dall’appaltatrice per ottenere la condanna del condomino al pagamento pro quota del corrispettivo dei lavori. Secondo il ricorrente, entrambi i giudizi avevano ad oggetto il “prezzo dell’appalto richiesto nello stesso tempo dal terzo e dal Condominio”, e come l’altro processo, in particolare, riguardasse altresì la nullità dei titoli contrattuali posti a base della pretesa monitoria del Condominio. Inoltre, il ricorrente eccepiva che l’amministratore aveva azionato il diritto contrattuale rientrante nella titolarità sostanziale di terzi. A tale riguardo la Suprema Corte precisava che “L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha, per contro, causa immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 c.c. e segg., che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni.” I giudici di legittimità avevano già affermato che “l’obbligo del singolo partecipante di pagare al condominio le spese dovute e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto indipendenti, tant’è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest’ultimo, né può utilmente opporre all’amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si è detto, ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio: sicché il singolo deve sempre e comunque pagare all’amministratore, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati (Cass. Sez. 2, 29/01/2013, n. 2049).” Altresì, affermavano che, ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come “soggetto di gestione” dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini attinenti alle parti comuni, l’amministratore di esso assumeva la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini, e ciò sia nella fase di assunzione degli obblighi verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, sia, all’interno della medesima collettività condominiale, in quanto unico referente dei pagamenti ad essi relativi; con la conclusione che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del Condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito “pro quota” dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c. (Cass. Sez. 6 – 2, 17/02/2014, n. 3636). Secondo il Supremo Collegio, la domanda per il pagamento dei contributi condominiali proposta nel presente giudizio dal Condominio nei confronti del condomino era diversa per soggetti, petitum e causa petendi dalla causa avente ad oggetto il rapporto contrattuale d’appalto, e gli obblighi da questo derivanti, intercorrente tra il medesimo condomino e l’appaltatrice Beta. Difatti, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148), il credito che il terzo creditore, in forza di contratto concluso dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni, poteva far valere anche direttamente nei confronti del singolo condomino, in proporzione della rispettiva quota millesimale, era cosa giuridicamente diversa (seppur economicamente coincidente) rispetto al credito per la riscossione dei contributi condominiali che poteva far valere l’amministratore di Condominio. Il primo credito aveva, invero, natura di prestazione sinallagmatica e trovava causa nel rapporto contrattuale col terzo approvato dall’assemblea e concluso dall’amministratore in rappresentanza di tutti i partecipanti al Condominio. Appariva, pertanto, evidente la diversità dell’azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti, rientrante nella legittimazione dell’amministratore (artt. 1130 n. 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c.), rispetto all’azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo. Ciò escludeva ogni interferenza sul presente giudizio del distinto giudizio inerente al contratto d’appalto concluso con la ditta appaltatrice, e smentiva ogni dubbio sulla legittimazione attiva, o, meglio, sulla titolarità sostanziale dell’amministratore in ordine al credito dedotto in sede monitoria.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Ha diritto al risarcimento del danno l’amministratore di Condominio revocato senza giusta causa

Ha diritto al risarcimento del danno l’amministratore di Condominio revocato senza giusta causa

In caso di revoca dell’amministratore di Condominio prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, egli ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 7874/2021, depositata il 19 marzo.

Il caso. Il Tribunale competente accoglieva solo in parte l’appello di una condomina contro la sentenza del Giudice di Pace, affermando che all’appellante, ex amministratrice di un Condominio, spettasse solo il saldo del compenso fino all’esaurimento del rapporto e non anche il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1725 c.c., norma inapplicabile al recesso in materia di professioni intellettuali in quanto disciplinato dall’art. 2237 c.c..

Avverso tale sentenza la condomina proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2237 e 1725 in relazione all’art. 1229 c.c., sostenendo che al rapporto tra Condominio e amministratore non potesse applicarsi l’art. 2237 c.c., in quanto norma attinente al contratto d’opera intellettuale e dovendosi assimilare l’amministratore condominiale ad un mandatario con rappresentanza. Secondo gli Ermellini era evidente come, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, gli effetti della revoca dell’incarico di amministratore di Condominio non potessero trovare la loro disciplina nella fattispecie di cui all’art. 2237 c.c., la quale regola, invero, il recesso del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il contratto tipico di amministrazione di Condominio, il cui contenuto era essenzialmente dettato negli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., non costituiva prestazione d’opera intellettuale, e non era perciò soggetto alle norme che il codice civile prevedeva per il relativo contratto, atteso che l’esercizio di tale attività non era subordinata – come richiesto dall’art. 2229 c.c., all’iscrizione in apposito albo o elenco, quanto (e ciò peraltro soltanto a far tempo dall’entrata in vigore dell’art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012) al possesso di determinati requisiti di professionalità ed onorabilità, e rientrava, piuttosto, nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 4. Inoltre, “come chiarito da Cass. Sez. Un. 29/10/2004, n. 20957, la previsione della revocabilità ad nutum da parte dell’assemblea conferma la assimilabilità al mandato del rapporto intercorrente tra condominio ed amministratore e, conseguentemente, il carattere fiduciario dell’incarico. Trattandosi, peraltro, di mandato che si presume oneroso conferito per un tempo determinato, se la revoca è fatta prima della scadenza del termine di durata previsto nell’atto di nomina, l’amministratore ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, proprio in applicazione dell’art. 1725 c.c., comma 1, salvo che ricorra a fondamento della medesima revoca una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico”. Era infatti da ritenere che l’art. 1129 c.c., si preoccupava unicamente di far salvo il potere di revoca dell’assemblea, senza tuttavia regolarne gli effetti, il che non esonerava l’interprete dal far uso di quelle norme analoghe che, a proposito della revoca ante tempus, differenziavano le conseguenze avendo riguardo alla sussistenza, o meno, della giusta causa di recesso (art. 1725 c.c., comma 1, appunto, ma anche art. 2383 c.c., comma 3).  Pertanto, l’amministratore di Condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, aveva diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 1725 c.c., comma 1, salvo che sussistesse una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificavano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al Tribunale competente, in persona di diverso magistrato, anche per le spese processuali.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

D. In appello possono essere compensate le spese processuali del primo grado di giudizio?

D. In appello possono essere compensate le spese processuali del primo grado di giudizio?

R. «Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione».  

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 7616/21; depositata il 18 marzo)

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Chi è responsabile per le infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del Condominio?

Chi è responsabile per le infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del Condominio?

In caso di  infiltrazioni d’acqua provenienti dal manufatto per la mancata manutenzione sono corresponsabili un Condominio ed il proprietario di un terrazzo ricoprente quest’ultimo. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2 ordinanza n. 6816/2021, depositata l’11 marzo.

Il caso. Con atto di citazione due condomini convenivano in giudizio la proprietaria del terrazzo di copertura del Condominio nel quale entrambi risiedevano, nonché lo stesso Condominio, affinché fossero condannati in solido all’esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni verificatesi negli appartamenti di loro proprietà in conseguenza delle precipitazioni, con la condanna altresì al risarcimento dei danni. Deducevano che la causa dei danni era da addebitare sia alla proprietaria esclusiva del terrazzo di copertura del fabbricato, sia al Condominio, che aveva omesso di assicurare la necessaria manutenzione e impermeabilizzazione della terrazza. La base normativa dell’azione dei danneggiati, infatti, era l’articolo 1126 c.c., che prevedeva che “quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”, nonché l’art. 2055 c.c. dove si leggeva al primo comma che “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. L’omessa manutenzione, imputabile sia al Condominio che ai condomini, era stata la causa del danno e in ragione di ciò entrambi i convenuti dovevano secondo l’attore essere condannati. Si costituiva in giudizio il Condominio, chiedendo il rigetto della domanda o, comunque, che la condanna fosse irrogata alla sola condomina che aveva omesso l’ordinaria manutenzione della terrazza. Il Tribunale competente accoglieva la domanda attorea soltanto nei confronti del Condominio.

Avverso tale sentenza il Condominio interponeva appello chiedendo l’estensione della condanna anche alla proprietaria del terrazzo. La Corte d’Appello affermava che la condanna fosse stata erroneamente comminata al solo Condominio quando, ai sensi di legge, anche la condomina proprietaria della terrazza doveva essere considerata come responsabile in solido. I giudici di secondo grado dopo avere evidenziato che dalle indagini peritali emergeva che le cause delle infiltrazioni oggetto di causa erano da individuare in parte nella non corretta impermeabilizzazione del terrazzo di copertura di proprietà esclusiva della convenuta ed in parte nelle pessime condizioni in cui versava il cornicione con l’annesso canale di gronda, riteneva che dovesse pervenirsi alla condanna in solido del condominio e della proprietaria esclusiva del bene alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9449/2016 secondo la quale “in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”. La Corte d’Appello riformulava parzialmente la sentenza di primo grado estendendo la responsabilità anche alla condomina.

Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1126 e 2055 c.c., in quanto, proprio alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9449/2016 non sarebbe stato possibile affermare una responsabilità soldale tra il Condominio ed i singoli condomini. Secondo gli Ermellini, i Giudici di secondo grado avevano correttamente deciso sul punto estendendo la condanna anche alla condomina e applicando così i principi dettati dalle citate Sezioni Unite n. 9449/2016. Inoltre, affermavano che, in base a quanto affermato dalle Sezioni Unite, in relazione ai danni provenienti da lastrico solare di proprietà esclusiva, sussisteva una concorrente responsabilità per la mancata manutenzione del Condominio e del proprietario. Pertanto, l’omissione di atti conservativi integrava una violazione per il Condominio per mancata conservazione delle parti comuni (nel caso il lastrico solare fungesse da copertura per l’edificio) e del Condomino ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto unico soggetto custode del bene e con una cognizione diretta del suo stato di conservazione.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata con rinvio.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Nonna uccisa in un sinistro:la nipote va risarcita senza dover provare un legame “speciale”

Nonna uccisa in un sinistro:la nipote va risarcita senza dover provare un legame “speciale”

Per ottenere il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, il nipote deve fornire la prova di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con la defunta e non di un rapporto eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con la nonna o un rapporto di convivenza con la stessa, che potranno invece rilevare in sede di quantificazione del danno. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 5258/2021, depositata il 25 febbraio.

Il caso. La Corte d’Appello distrettuale, confermando la pronuncia di primo grado, non riconosceva il danno non patrimoniale sofferto iure proprio dalla nipote a seguito dell’uccisione della nonna in un sinistro stradale; per i giudici di seconde cure l’esistenza di un rapporto costante di affetto e la frequentazione nei fine settimana non erano sufficienti, era necessaria la prova di un legame più forte, eccedente l’intensità fisiologica dei rapporti con l’ascendente.

Avverso tale sentenza la nipote proponeva ricorso per cassazione lamentando che il giudice di merito, pur avendo accertato che la nonna era partecipe della sua vita, che vi era frequentazione durante le riunioni familiari, nonché la cura della nipote durante i primi tre anni di vita della medesima e poi durante i fine settimana, non aveva riconosciuto il danno non patrimoniale, esigendo la prova di un legame eccedente la normale relazione affettiva fra vittima e superstite, laddove invece, in assenza di convivenza, ciò che doveva essere provata era l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto. Secondo gli Ermellini “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non è limitata alla cd. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. n. 7743 del 2020, n. 29332 del 2017 e n. 21230 del 2016)”. La Suprema Corte censurava i Giudici di merito per avere confuso i criteri relativi al quantum con quello che presiedeva invece all’an debeatur. Il diritto al risarcimento per la lesione del rapporto parentale prevedeva infatti che fosse fornita la prova di “rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”, che dalla motivazione della sentenza di merito risultavano accertati e che costituivano il presupposto di fatto del danno risarcibile. L’esistenza invece di un legame eccedente l’ordinario rapporto di affetto, di cui la Corte d’Appello non aveva ritenuto essere stata fornita la prova, avrebbe potuto incidere non sull’an bensì sul quantum e, quindi, sulla liquidazione del danno, così come l’eventuale rapporto di convivenza.

Per tali motivi la Corte di Cassazione cassava la sentenza e rinviava alla Corte di Appello competente.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

L’ex moglie ha diritto all’assegno se disoccupata e in difficoltà nel cercare un lavoro

L’ex moglie ha diritto all’assegno se disoccupata e in difficoltà nel cercare un lavoro

All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 4494/2021 depositata il 19 febbraio.

Il caso. La Corte d’appello distrettuale confermava la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i due  coniugi e affidato congiuntamente agli stessi la figlia minore, con domiciliazione della stessa presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, con obbligo per il marito di corrispondere alla moglie la somma mensile di Euro 300,00, a titolo di assegno di divorzio, e di Euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre la metà delle spese straordinarie. In particolare, i giudici d’appello sostenevano che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio si poteva desumere dal reddito percepito dal marito, dal momento che la moglie non aveva mai lavorato, e dal fatto che i coniugi vivevano in alloggio di proprietà e che non era dimostrato un rifiuto della moglie a cercare un lavoro; inoltre, non era provato che il solo marito sostenesse le spese condominiali della casa coniugale di proprietà dello stesso ma assegnata alla moglie, non poste a suo carico, o le spese straordinarie della figlia, ripartite, secondo la decisione del Tribunale, in parti uguali tra i coniugi; doveva essere mantenuto l’importo dell’assegno divorzile e di mantenimento della figlia minore, considerate, per quest’ultima, le esigenze correlate all’età ed alla frequenza della scuola elementare.

Avverso tale sentenza il coniuge proponeva ricorso per cassazione. Il ricorrente contestava la valutazione compiuta dai Giudici di merito. A suo parere, infatti, sul fronte della “determinazione dell’assegno di divorzio” non si era tenuto conto del reale “tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza”, essendo il ricorrente “un operaio con reddito di 1.400 euro mensili netti e proprietario di un unico immobile, acquistato prima del matrimonio, adibito a casa coniugale ed assegnato alla moglie”, e non si era compiuta “una verifica dell’inadeguatezza dei mezzi della moglie, in rapporto alla sua capacità di trovare un lavoro”.  Altresì, il ricorrente proponeva l’ipotesi di “una riduzione  dell’assegno in favore della moglie e della figlia” evidenziando “il vantaggio economico per l’ex consorte, assegnataria della casa coniugale”, e, allo stesso tempo, si soffermava sulla “scelta, assunta di comune accordo con l’altro coniuge, di fare frequentare una scuola privata alla figlia”, annotando però che solo su di lui era ricaduto “tale onere” dal punto di vista economico. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, aveva chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: “1) il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto; 2) all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate; 3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. Pertanto, secondo gli Ermellini, nel caso de quo, il giudizio espresso dalla Corte di merito risultava corretto anche alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018, essendosi dato rilievo alla funzione principalmente assistenziale dell’assegno divorzile, sebbene in concorso con quella perequativa e compensativa (cfr. Cass. 21926/2019), a fronte dell’accertata disparità economica tra i coniugi successivamente allo scioglimento del vincolo, della durata non breve del matrimonio e, quanto, alla richiedente l’assegno, della condizione di disoccupazione e, implicitamente, della sua oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età e personali. Anche quanto alla casa coniugale, di proprietà del marito, essa era stata assegnata alla moglie solo in quanto genitore collocatario della figlia minore e la Corte di merito aveva ritenuto indimostrata la circostanza relativa al carico delle spese condominiali sul solo ricorrente. Quanto poi al contributo per la figlia minore, la censura non era pertinente al decisum, avendo la Corte rilevato che le spese straordinarie (essenzialmente quelle relativa a scuola privata cui essa era stata iscritta) andavano ripartite tra i genitori in parti uguali e non ricadevano quindi, come lamentato, solo sul padre.

Per tali motivi la Corte di Cassazione respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Alunna con problemi respiratori: non deve indossare la mascherina a scuola

Alunna con problemi respiratori: non deve indossare la mascherina a scuola

Nessun obbligo di indossare la mascherina per un’alunna con difetti di ossigenazione certificati e causati dall’uso prolungato del dispositivo di protezione individuale durante l’intero orario di lezione. Il pericolo di affaticamento respiratorio, in mancanza di costante verificabilità tramite saturimetro è infatti troppo grave ed immediato. Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. III, decreto n. 304/2021, depositato il 26 gennaio.  

Il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare proposta dai genitori di una bambina per la riforma della pronuncia del TAR Lazio concernente l’obbligo continuativo di indossare la mascherina a scuola per i minori infradodicenni.

Era emerso, infatti, che “nella classe frequentata dalla minore, non risulta – o comunque dagli atti non risulta – essere disponibile neppure un apparecchio di controllo della ossigenazione – saturimetro, strumento di costo minimo e semplicissima utilizzabilità in casi come quello prospettato, ad opera di ogni insegnante, per intervenire ai primissimi segnali di difficoltà di respirazione con DPI da parte del giovanissimo alunno”. I genitori avevano convenuto il MIUR per ottenere il riconoscimento della possibilità di non fare indossare alla figlia la mascherina di per il pericolo di affaticamento respiratorio. A sostegno di ciò, la minore, tramite i genitori, aveva documentato con certificati medici, ripetutamente, problemi di difetto di ossigenazione per l’uso prolungato del DPI durante tutto l’orario di lezione. Il Consiglio di Stato riteneva che “nelle more della camera di consiglio già fissata innanzi al T.A.R., alla minore non possa essere imposto l’uso del DPI per la durata delle lezioni, essendo il pericolo di affaticamento respiratorio – in mancanza di una costante verificabilità con saturimetro – troppo grave e immediato, né ovviamente si può ipotizzare una sospensione, sino alla decisione cautelare del T.A.R., del diritto costituzionalmente tutelato della giovane allieva di frequentare il corso scolastico”.

Per tali motivi il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare, e sospendeva, nei confronti degli appellanti, con riguardo all’obbligo della minore di indossare il DPI durante l’orario scolastico.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta